L’amministratore di sostegno è pubblico ufficiale e risponde del danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 125 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare è pubblico ufficiale ed è legato da un rapporto di servizio con il Ministero della Giustizia, del quale è ausiliario nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Le condotte con cui si appropria delle somme giacenti sui conti degli amministrati integrano il delitto di peculato e sono imputabili a titolo di dolo. Da esse deriva una lesione dell’immagine dell’amministrazione, risarcibile a prescindere dalla prova di una spesa di ripristino, in quanto compromette l’aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza dei cittadini. La condizione di procedibilità dell’azione erariale è integrata dalla sentenza penale irrevocabile di condanna per reato contro la pubblica amministrazione e, in forza del comma 1 sexies dell’art. 1 della legge n. 20/1994, il danno si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma o del valore patrimoniale dell’utilità illecitamente percepita.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio la convenuta, già nominata amministratore di sostegno e curatore di persona incapace dal giudice tutelare, chiedendo la condanna al pagamento in favore del Ministero della Giustizia di € 250.931,52, oltre rivalutazione, interessi e spese. Si contestavano reiterate condotte appropriative in danno di quattro amministrati, realizzate con prelievi allo sportello e tramite bancomat sui conti correnti degli stessi.
I fatti erano accertati con sentenza del Tribunale di Bergamo, confermata in appello e divenuta irrevocabile a seguito di inammissibilità del ricorso per cassazione. La convenuta non si costituiva e il Collegio ne dichiarava la contumacia, dopo regolare notifica dell’atto di citazione e del decreto presidenziale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce in via preliminare la figura dell’amministratore di sostegno, istituto posto a tutela di chi, per infermità o menomazione, non può provvedere ai propri interessi. Dal giuramento costui assume la qualifica di pubblico ufficiale: ne deriva, secondo il richiamo a Cass. 19 maggio 2016, n. 29117, che l’appropriazione delle somme intestate agli amministrati integra il delitto di peculato.
Da tale qualifica il Collegio fa discendere il rapporto di servizio con il Ministero della Giustizia, in quanto l’amministratore svolge un ruolo volto ad agevolare l’esercizio della funzione giudiziaria ed è ausiliario del giudice tutelare che lo ha nominato. Il richiamo è alla giurisprudenza contabile (C. conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, 9 ottobre 2019, n. 140).
Quanto al danno all’immagine, la Corte verifica la condizione di procedibilità richiesta dall’art. 51, comma 7, c.g.c., che sostituisce la previgente disciplina: nel caso di specie la condanna penale irrevocabile per peculato la integra pienamente. Nel merito, il pregiudizio non presuppone una spesa sostenuta dall’ente, ma consiste nella rottura dell’aspettativa di legalità e correttezza che il cittadino ripone nell’apparato pubblico, liquidabile equitativamente anche mediante presunzioni ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
Il Collegio conferma che il criterio delle utilità conseguite dall’agente è recepito dal comma 1 sexies dell’art. 1 della legge n. 20/1994, introdotto dalla legge n. 190/2012. Il duplum rappresenta l’entità massima del danno liquidabile in via equitativa e non coincide con la riparazione pecuniaria o con il profitto del reato. Accertate le condotte dolose e la loro idoneità a ledere l’immagine del Ministero, la Corte condanna la convenuta al pagamento di € 250.931,52, oltre rivalutazione e interessi, ponendo le spese a carico della soccombente.
Nota della Redazione
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