Cessata la materia del contendere dopo il ricalcolo dell’aliquota di rendimento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 64 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta liquidazione della prestazione domandata con l’atto introduttivo, effettuata conformemente al principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite, determina la cessazione della materia del contendere. Il giudice dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite. La pronuncia presuppone che il ricalcolo sia avvenuto nelle more del giudizio e che abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.
L’INPS si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto al ricalcolo della pensione conformemente a quanto disposto dalle Sezioni Riunite, concludendo con la richiesta di cessata la materia del contendere. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene all’esito del giudizio quando la prestazione pensionistica domandata sia stata liquidata nel corso del procedimento. Il giudice rileva che, nelle more del giudizio, l’amministrazione ha riconosciuto e liquidato la prestazione richiesta con l’atto introduttivo.
Su questa premessa fattuale la Corte applica la regola consolidata in materia: la sopravvenuta soddisfazione della pretesa elimina l’interesse alla decisione e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il percorso argomentativo del provvedimento è essenziale e non si diffonde sull’esame del merito della domanda, ormai superato dall’intervenuto ricalcolo.
Quanto alle spese, il giudice dispone la compensazione tra le parti, nulla essendo dovuto per le spese di giudizio. La soluzione riflette la peculiarità della vicenda: l’istituto previdenziale ha adeguato il trattamento in pendenza di causa, sicché non si configura una soccombenza in senso proprio.
Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate e nulla per le spese di giudizio, demandando alla Segreteria gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.