Gestore alberghiero agente contabile per l’imposta di soggiorno non riversata (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 43 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che incassa l’imposta di soggiorno per conto del Comune e omette di riversarla assume la qualità di agente contabile e, maneggiando denaro pubblico, è soggetto alla giurisdizione contabile. Il rapporto di servizio con l’ente si configura in ragione delle attività obbligatorie funzionali alla riscossione, essendo irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta. La condotta omissiva di riversamento integra danno erariale risarcibile, ascrivibile a titolo di dolo quando la consapevolezza della doverosità del versamento risulti dagli atti. Le risultanze documentali provenienti dalla società strumentale del Comune, non contestate dal convenuto, sono idonee a fondare la prova del pregiudizio.

Il Fatto

A seguito di segnalazione del magistrato relatore per i conti giudiziali, la Procura regionale della Corte dei conti per la Liguria ha citato in giudizio il titolare di strutture ricettive situate nel territorio comunale della Spezia. L’accusa riguardava il mancato riversamento al Comune, parziale o totale, delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno per gli anni dal 2016 al 2019.

Gli accertamenti, condotti anche tramite la società strumentale del Comune, hanno evidenziato versamenti solo parziali e un ammanco inizialmente quantificato in euro 11.544,90. Con atto di citazione del 21 giugno 2023 la Procura ha chiesto la condanna a titolo di dolo, oltre a rivalutazione, interessi e spese. Il convenuto non si è costituito. Il Collegio ha ordinato alla società di trasmettere la documentazione sottesa al calcolo degli ammanchi e, all’esito, la Procura ha rimodulato la domanda in euro 10.080,90.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione ha dichiarato la contumacia del convenuto, regolarmente citato, richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla ritualità della notificazione presso il domicilio eletto.

Nel merito, la Corte ha qualificato la posizione del gestore alberghiero alla luce della disciplina dell’imposta di soggiorno e del regolamento comunale, che pone a carico del gestore l’obbligo di incassare l’imposta dai soggetti non residenti e di riversarla all’ente. Chiunque abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione di beni degli enti locali deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti.

Il Collegio ha quindi affermato che il gestore della struttura, tenuto a incassare la tassa e a riversarla, assume la veste di agente contabile che maneggia denaro pubblico, richiamando le Sezioni Riunite n. 22/2016/QM e diverse pronunce di sezioni giurisdizionali, tra cui la Sez. giur. Liguria n. 1/2022 e la Sez. giur. Liguria n. 79/2023, oltre a Cass., sez. VI, n. 27707 del 2019. Le attività obbligatorie funzionali alla riscossione integrano gli estremi di un rapporto di servizio con il Comune: è irrilevante il titolo della gestione, che può consistere in un rapporto di impiego o di servizio, in una concessione, in un contratto, o mancare del tutto, come precisato da Cass., SS.UU., n. 14029 del 2001.

Nel caso concreto, gli accertamenti hanno confermato il maneggio di denaro pubblico e il rapporto di servizio. I modelli dichiarativi presentati dal convenuto sono risultati distonici rispetto ai dati acquisiti, ritenuti attendibili sulla base dei prospetti e degli scambi di posta elettronica intercorsi con la società strumentale, nonché del versamento parziale eseguito nel luglio 2021 e della conferma, da parte del convenuto, della fondatezza della pretesa. Alle risultanze documentali della società il Collegio ha riconosciuto efficacia probatoria, conformemente alla Sez. giur. Liguria n. 9/2024.

Il debito residuo è stato quantificato in euro 10.080,90 per omessi versamenti e in euro 965,29 per interessi. Le spese di notifica non sono state addebitate per difetto di contestazione. La Sezione ha ritenuto provato il pregiudizio e la sua ascrivibilità causale alla condotta omissiva, qualificando l’elemento soggettivo come intenzionale: il dato normativo e i messaggi di posta elettronica denotano la piena consapevolezza della doverosità del riversamento. È stata quindi affermata la responsabilità amministrativa contabile per euro 10.080,90, oltre a rivalutazione, interessi e spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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