Regolarità del conto del tesoriere comunale e discarico dell’agente (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 174 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile, ancorché afferente all’ultima gestione, è dichiarato regolare con discarico dell’agente quando l’istruttoria evidenzi una gestione sostanzialmente regolare, caratterizzata dalla corrispondenza tra le risultanze di cassa iniziali e finali e dai conseguenti riversamenti. La mancata redazione del formale verbale di passaggio delle consegne non integra un’irregolarità imputabile all’agente quando sussista identità soggettiva tra agente cessante e subentrante e continuità gestionale, attestata dalla coerenza tra il fondo cassa di chiusura e quello di apertura della gestione successiva. La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., costituisce omissione riferibile all’Amministrazione e non all’agente contabile, non ostando pertanto al discarico. In assenza di statuizioni di condanna, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.
Il Fatto
Il giudizio di conto concerneva il conto giudiziale reso dal tesoriere del Comune, relativo all’esercizio finanziario 2023, depositato in data 05.06.2024. Il conto evidenziava un fondo cassa iniziale al 01.01.2023 di € 3.303.132,54, riscossioni per € 7.189.348,52 e pagamenti per € 7.573.299,23, con un fondo cassa finale al 31.12.2023 di € 2.919.181,83, senza quota vincolata.
All’esito dell’attività istruttoria, il Magistrato istruttore rilevava la mancata redazione di un formale verbale di passaggio delle consegne e l’omesso deposito della relazione dell’Organo di controllo interno, pur sottolineando come tali profili non fossero ascrivibili all’agente. Il conto veniva quindi sottoposto all’esame della Sezione ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c., con conclusione favorevole all’approvazione e al discarico.
La Motivazione della Corte
La Sezione giurisdizionale, condividendo le valutazioni del Magistrato istruttore e la conforme posizione della Procura regionale, ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la regolarità del conto relativo all’ultima gestione dell’agente contabile e pronunciare il discarico.
In primo luogo, il Collegio ha superato il rilievo concernente la mancata redazione del formale verbale di passaggio delle consegne. Tale adempimento è stato considerato non necessario in ragione dell’identità soggettiva tra agente cessante e agente subentrante e della sostanziale assenza di soluzione di continuità tra le gestioni, comprovata dalla corrispondenza tra le risultanze di chiusura del conto in esame e quelle di apertura del conto relativo all’esercizio successivo, già depositato agli atti della Sezione.
Quanto alla mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza della medesima Sezione, secondo cui tale omissione non costituisce irregolarità riferibile all’agente contabile ma all’Amministrazione, trattandosi di adempimento disciplinato dall’art. 139, comma 2, c.g.c. e gravante sull’ente locale, come già affermato nella richiamata pronuncia Corte dei conti Sezione Veneto n. 198/2024.
La gestione è stata pertanto ritenuta sostanzialmente regolare, con consequenziale declaratoria di regolarità del conto e ammissione a discarico dell’agente. In assenza di statuizioni di condanna, il Collegio ha disposto il nulla per le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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