Obbligo di resa del conto giudiziale del consegnatario di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 252 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile in capo al consegnatario di beni dell’ente locale l’obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non abbia ad oggetto beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia. Il conto del consegnatario, pur ricalcando il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, presuppone che il rapporto riguardi beni assoggettati all’obbligo di custodia ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 93 TUEL. In difetto di tale presupposto, il giudizio di resa del conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è stata investita del giudizio di resa del conto giudiziale di un agente contabile, qualificato come consegnatario di beni dell’ente locale, per l’esercizio finanziario 2019. Il conto era stato redatto secondo lo schema del Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, cioè il modello contabile previsto per il conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta al Collegio riguarda quindi la stessa configurabilità dell’obbligo di resa del conto in capo all’agente, prima ancora dell’esame delle risultanze contabili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione formale del conto, che consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996. La forma adottata, tuttavia, non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa: occorre verificare l’oggetto effettivo della gestione.
La Corte rileva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL). Il presupposto sostanziale dell’obbligo contabile viene quindi meno.
Su questo punto il Collegio dichiara di aderire alla giurisprudenza contabile, richiamando numerosi precedenti: questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013. Tale orientamento esclude che, con riguardo ai beni suddetti, sia configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
Ne consegue l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio non si pronuncia nel merito delle poste contabili, perché il difetto del presupposto dell’obbligo di resa assorbe ogni ulteriore accertamento. Nulla è disposto per le spese, stante il tipo di pronuncia adottato.
Nota della Redazione
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