Danno erariale per attività extramoenia non autorizzata del dirigente medico in esclusiva (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 11 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico che abbia optato per il rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio sanitario nazionale e che svolga attività libero professionale extramoenia non autorizzata percepisce indebitamente gli emolumenti collegati a quel regime, e cioè l’indennità di esclusiva, la quota di retribuzione di risultato e la quota di retribuzione di posizione. Il danno erariale è commisurato al lordo degli oneri fiscali e previdenziali e, in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, va rapportato ai soli mesi in cui l’attività vietata risulti effettivamente svolta, non all’intero anno. La condotta reiterata nel tempo, attuata mediante un unitario disegno e con modalità di pagamento non tracciabili, integra l’elemento soggettivo del dolo.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio un dirigente medico di chirurgia generale, in servizio presso una azienda ospedaliera con rapporto di lavoro esclusivo dal 31 dicembre 2001. Gli veniva contestato di avere svolto, dal 2020 al 2024, attività libero professionale presso uno studio polispecialistico privato senza autorizzazione, in violazione del regime di esclusività e della disciplina tributaria, con pagamenti in contanti e omessa dichiarazione dei compensi.
La segnalazione era partita dall’azienda ospedaliera, dopo che una paziente aveva chiesto l’emissione di una fattura per una visita, ritenendo che il medico operasse in intramoenia allargata. Il procedimento disciplinare si era concluso con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi. La Procura ha chiesto la condanna al pagamento di euro 119.773,21, a titolo di indebita percezione degli emolumenti connessi all’esclusività, con dolo o, in subordine, colpa grave. Il convenuto si è costituito, eccependo la natura sporadica dell’attività e contestando la quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 15-quater, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, l’art. 1, comma 5, l. n. 662/1996, l’art. 4, comma 7, l. n. 412/1991 e l’art. 7 d.P.C.M. 27.3.2000. Da tali disposizioni deriva che l’opzione per il rapporto esclusivo comporta la corresponsione di una specifica indennità, a fronte della rinuncia all’attività extramoenia.
Su questa base il Collegio ha aderito alla pacifica giurisprudenza contabile secondo cui lo svolgimento di attività di sostanziale extramoenia da parte del dirigente in esclusività preclude la fruizione dell’indennità e impone la refusione di quanto indebitamente percepito. Nel caso concreto risultava pacifico che l’interessato avesse optato per il regime di esclusività e non avesse mai richiesto alcuna autorizzazione.
La prova dell’attività vietata è stata desunta, secondo il criterio del “più probabile che non”, dagli appuntamenti fissati tramite portale telematico dal giugno 2020 all’aprile 2024, dalle recensioni, dai riscontri testimoniali raccolti dalla Guardia di Finanza e dagli esiti del procedimento disciplinare.
Il Collegio ha però accolto parzialmente l’eccezione difensiva sul periodo. L’attività risultava concentrata in 23 date per 29 pazienti, con una distribuzione disomogenea: nessun appuntamento nel 2021, pochi negli anni 2020 e 2022, più numerosi nel 2023 e nel 2024. In applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, il danno non poteva essere rapportato all’intero anno, ma ai soli mesi in cui l’attività era stata svolta almeno una volta.
La Sezione ha quindi ricalcolato il pregiudizio, riducendo proporzionalmente il differenziale retributivo, e ha confermato che il danno va commisurato al lordo degli oneri fiscali e previdenziali. L’importo finale è stato determinato in euro 39.966,54. Quanto all’elemento soggettivo, la reiterazione dell’attività, l’attuazione di un disegno unitario protratto negli anni e le modalità di pagamento non tracciabili hanno dimostrato la sussistenza del dolo. Il convenuto è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.