Tensioni condominiali non fondano l’ammonimento ex art. 8 (TAR Emilia-Romagna n. 527 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009 è misura di prevenzione, non sanzionatoria, e non richiede la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato di cui all’art. 612-bis c.p., potendo fondarsi su un quadro indiziario da cui emergano eventi in grado di recare un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, anche solo potenzialmente, all’integrità della persona. La valutazione amministrativa è diretta a prevenire la commissione di reati mediante un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza di un mero pericolo, ma, per non trasmodare in una logica di sospetto sorretta dalle sole affermazioni del denunciante, l’Autorità di polizia deve dare conto, attraverso adeguata istruttoria trasfusa nella motivazione, dell’esistenza di plurimi elementi convergenti nel qualificare la condotta dell’ammonito come minacciosa, vessatoria o petulante e idonea a ingenerare oggettivamente il timore postulato dal richiedente. Costituiscono presupposto dell’ammonimento le medesime condotte reiterate, minacce o molestie, atte a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero a costringere ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il processo verbale di ammonimento adottato dalla Questura nei suoi confronti, unitamente al silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto al Prefetto, nonché agli atti presupposti. Il provvedimento traeva origine dall’istanza di un vicino di casa, che riferiva di una serie di episodi “persecutori” – messaggi, espressioni sarcastiche, tensioni condominiali e lamentele per rumori – che lo avrebbero costretto a modificare le proprie abitudini di vita, causando uno stato d’ansia esteso all’intero nucleo familiare. Il ricorrente deduceva, da un lato, il difetto di contraddittorio e l’insufficienza dell’istruttoria, dall’altro la manifesta insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, contestando singolarmente gli episodi valorizzati dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, respinta l’eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso per loro novità rispetto al ricorso gerarchico – rilevando la trasposizione integrale delle contestazioni contenute nella memoria difensiva ivi allegata –, ha scrutinato il merito della vicenda. Dopo aver richiamato la natura di misura di prevenzione dell’ammonimento, la cui logica dimostrativa è a base indiziaria e di tipo probabilistico, la sentenza ha precisato il limite invalicabile di tale strumento: l’Amministrazione, per non scadere in un mero sospetto ancorato alle dichiarazioni del denunciante, deve fornire elementi plurimi e convergenti che qualifichino la condotta come minacciosa o vessatoria, idonea a ingenerare un oggettivo timore. Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte ha ritenuto gli episodi descritti nel provvedimento del tutto inidonei a sorreggere la misura. Il messaggio concernente il suono del pianoforte proveniva da soggetto diverso dall’ammonito e costituiva una semplice e gentile richiesta; i comportamenti di tossire, sputare o bagnare innaffiando il giardino, quand’anche accertati, integravano al più atteggiamenti di maleducazione; l’espressione sarcastica registrata non costituiva minaccia; l’episodio relativo a un terzo soggetto e le dinamiche condominiali attenevano all’esercizio delle prerogative dei condomini; il riferimento a un incontro tra familiari non riguardava l’ammonito. La sentenza ha concluso che le condotte descritte afferiscono a tensioni di vicinato e condominiali, spesso fisiologiche nei rapporti tra confinanti, ma non integrano i presupposti richiesti dall’art. 8 d.l. n. 11/2009. Il ricorso è stato accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese di lite, stante la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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