L’ulteriore specializzazione sul sostegno per grado diverso vale punteggio premiale (TAR Emilia-Romagna n. 517 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente, il diploma di specializzazione sul sostegno vale come titolo di accesso esclusivamente per lo specifico grado di istruzione per cui è stato conseguito. Il diploma di specializzazione relativo a un grado diverso, posseduto dal candidato che abbia già utilizzato altro titolo di specializzazione per l’accesso, costituisce titolo ulteriore ai sensi della lettera B.4.9. dell’Allegato B al DM n. 205 del 2023. Esso è pertanto valutabile con attribuzione del punteggio premiale, anche nella procedura concorsuale per posti di sostegno di altro grado, non operando in tal caso il divieto di valutazione previsto per il titolo utilizzato come requisito di partecipazione.
Il Fatto
Una docente, in possesso di due distinte specializzazioni sul sostegno — una per la scuola secondaria di I grado conseguita nel 2023 e una per la scuola secondaria di II grado conseguita nel 2024 — partecipava al concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. n. 3059 del 2024 per la classe di concorso ADMM (sostegno nella scuola secondaria di I grado). La Commissione esaminatrice utilizzava la specializzazione del 2023 come titolo di accesso e attribuiva zero punti alla specializzazione del 2024, ritenendola “non valutabile per altro ordine scolastico”. Dopo la richiesta di correzione della candidata, la Commissione qualificava il titolo come “conforme al criterio B.4.9.”, ma manteneva invariato il punteggio. La docente, esclusa dalla graduatoria di merito con un punteggio di 208,50/250, impugnava gli atti del concorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna valuta la questione alla luce dell’art. 4 del D.D.G. n. 3059 del 2024 e della lettera B.4.9. dell’Allegato B al DM n. 205 del 2023. La norma richiamata stabilisce che il titolo di specializzazione non è valutabile nelle procedure per i posti di sostegno se costituisce titolo di accesso, ma viene valutato — anche in tali procedure — quando si tratti di titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l’accesso.
Il Collegio osserva che la disciplina va interpretata nel senso che il diploma di specializzazione vale come titolo di accesso solo per lo specifico grado di istruzione. Ne consegue che, ove il candidato sia in possesso di una seconda specializzazione relativa a un grado diverso, questa non può qualificarsi come titolo di accesso alla procedura per l’altro grado e deve essere considerata titolo ulteriore ex lettera B.4.9., con conseguente diritto al punteggio premiale.
Nel caso di specie, la stessa Commissione aveva riconosciuto, nel riepilogo del 12.6.2025, che la specializzazione per la scuola secondaria di II grado fosse “conforme al criterio B.4.9.”, salvo poi attribuire erroneamente zero punti. Il Collegio ritiene tale comportamento contraddittorio e illegittimo, poiché la qualificazione del titolo come ulteriore comporta necessariamente l’attribuzione dei punti previsti dalla tabella.
La sentenza accoglie pertanto il ricorso, riconoscendo alla ricorrente il diritto ai 5 punti aggiuntivi per la specializzazione sul sostegno conseguita nel 2024, con conseguente ricalcolo del punteggio complessivo in 213,50/250 e inserimento nella graduatoria di merito nella posizione corrispondente. Il Ministero viene condannato al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.