Accesso agli atti sopravvenuti e cessazione della materia del contendere (TAR Campania n. 3366 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di ostensione di un documento formatosi successivamente alla presentazione dell’istanza di accesso non integra un provvedimento di diniego, anche implicito, ma costituisce atto doveroso dell’amministrazione. Questa, in presenza di atti sopravvenuti, deve attivare un nuovo procedimento ex art. 22 legge n. 241/1990, con notifica ai controinteressati ai fini di una eventuale opposizione. Soddisfatta integralmente la richiesta di accesso nel corso del giudizio, il ricorso proposto ex art. 116 c.p.a. è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese in assenza di inadempimento dell’ente.

Il Fatto

Il ricorrente, qualificatosi conduttore di un’unità immobiliare, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per la declaratoria di illegittimità del parziale diniego opposto dal Comune sull’istanza di accesso documentale del 25.08.2025. L’istanza mirava a ottenere copia della documentazione posta a fondamento della comunicazione di avvio del procedimento con cui era stata preannunciata l’adozione di un’ordinanza di rimozione degli abusi sull’immobile condotto in locazione.

Il Comune, non essendo pervenute opposizioni dai controinteressati, ha invitato il ricorrente a effettuare l’accesso agli atti esistenti, ma non ha concesso l’ostensione degli atti sopravvenuti rispetto all’istanza originaria. Il Segretario Generale ha rappresentato che tali documenti sarebbero stati valutati come nuova istanza di accesso, con necessaria attivazione di un nuovo procedimento. Nelle more del giudizio, con PEC del 31.03.2026, la documentazione richiesta è stata trasmessa al difensore del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Il Segretario Generale, con PEC del 31.03.2026, ha trasmesso tutta la documentazione richiesta, all’esito del procedimento attivato ex art. 22 legge n. 241/1990.

Quanto alle osservazioni della controinteressata, l’amministrazione aveva motivatamente rappresentato l’impossibilità di provvedere in ragione della mancata esistenza del documento alla data dell’istanza di accesso, trattandosi di atto sopravvenuto. Non si è quindi configurato alcun diniego, ma la semplice rappresentazione della sopravvenienza del documento rispetto alla data di inoltro dell’istanza, con doverosa attivazione delle notifiche ai controinteressati.

Il Collegio qualifica tale agere come atto doveroso, conforme al dettato della legge n. 241/1990 e ai principi di buona amministrazione, e non condivide la censura di tardività della trasmissione. La cessazione della materia del contendere non consegue a un diniego illegittimo, ma al corretto svolgimento della procedura in relazione agli atti sopravvenuti.

Per un principio di economia, il Comune ha trattato la richiesta degli atti sopravvenuti come nuova domanda di accesso, non onerando la parte a presentare ulteriore istanza, ma trasmettendo ai controinteressati la richiesta ai fini di eventuale opposizione. Decorso il termine di legge, l’atto è stato prontamente osteso. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile; le spese sono integralmente compensate, non ravvisandosi alcun inadempimento dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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