Ammonimento del Questore e accesso agli atti istruttori: la fissazione celere dell’udienza di merito come tutela cautelare idonea (TAR Puglia n. 130 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di provvedimenti di ammonimento adottati dal Questore ai sensi della normativa vigente, la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia può essere adeguatamente soddisfatta, in considerazione dell’estrema delicatezza della controversia e del bilanciamento dei contrapposti interessi, mediante la celere fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, cod. proc. amm. In tale sede va altresì riservato l’esame della rilevanza e ammissibilità dell’istanza istruttoria di accesso agli atti del procedimento, non potendo la fase cautelare comprimere il diritto di difesa della parte ricorrente che abbia chiesto di conoscere gli elementi istruttori posti a fondamento del provvedimento.

Il Fatto

La ricorrente, madre esercente la patria potestà su una minore, impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva ammonito la minore a tenere un comportamento conforme alla legge e a desistere dall’assumere atteggiamenti violenti e prevaricatori nei confronti di un’altra persona. Veniva altresì impugnata la nota con cui l’Amministrazione aveva rigettato l’istanza di accesso agli atti istruttori, invocando l’art. 3 del D.M. 16/03/2022, nonché gli atti istruttori non conosciuti perché non resi ostensibili.

La ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo che l’Amministrazione non aveva reso ostensibile la documentazione istruttoria, impedendo così un’adeguata difesa. La Questura si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione del Tribunale

Il TAR Puglia, Sezione Terza, ha ritenuto che la controversia presenti profili di estrema delicatezza, imponendo un attento bilanciamento tra gli interessi della ricorrente e quelli dell’Amministrazione. In tale prospettiva, il Collegio ha ravvisato che le esigenze cautelari della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate non già mediante la sospensione dell’efficacia del provvedimento, bensì attraverso la celere fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Il Tribunale ha inoltre precisato che l’esame della rilevanza e ammissibilità dell’istanza istruttoria di accesso agli atti del procedimento andrà riservato alla fase di merito, non potendo essere compiutamente valutato in sede cautelare. Tale scelta consente di non pregiudicare il diritto di difesa della ricorrente, che potrà far valere le proprie ragioni in occasione della trattazione del ricorso nel merito.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito, compensando tra le parti le spese della fase cautelare. L’ordinanza chiarisce altresì che la stessa sarà eseguita dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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