Ammonimento del Questore e garanzie partecipative nel procedimento (TAR Sicilia n. 2452 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento orale disposto dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, convertito dalla legge n. 38 del 2009, ha natura preventiva e cautelare e non richiede il raggiungimento della prova piena del delitto di atti persecutori, né l’instaurazione di un procedimento penale. È sufficiente la presenza di elementi concreti e attendibili, idonei a fondare un giudizio prognostico su condotte invasive, moleste o pressorie. La reciprocità della conflittualità tra ex coniugi non esclude la configurabilità di condotte intrusive da parte di uno solo di essi. Nel procedimento amministrativo non sono richiesti gli standard probatori penali, né accertamenti forensi sui dispositivi. Le garanzie partecipative non impongono la necessaria audizione personale, ove il destinatario abbia avuto conoscenza del nucleo degli addebiti e possibilità di difesa scritta.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore, su istanza della ex moglie, ha disposto nei suoi confronti l’ammonimento orale per reiterati comportamenti molesti e persecutori: continue telefonate e messaggi, atteggiamenti di controllo, accuse legate alle frequentazioni personali della donna, con episodi avvenuti anche alla presenza del figlio minore.
A fondamento della misura l’Amministrazione richiama le conversazioni WhatsApp allegate all’istanza, le dichiarazioni della richiedente e le sommarie informazioni di persona informata sui fatti. Il ricorrente deduce l’insussistenza dei presupposti dell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione; con il secondo motivo lamenta la violazione delle garanzie partecipative per la mancata audizione personale richiesta nelle memorie difensive.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità della documentazione depositata tardivamente dall’Amministrazione rispetto al termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. La ritiene non fondata: gli atti coincidono con il procedimento già conosciuto dal ricorrente, che vi ha svolto articolate deduzioni, senza lesione della pienezza del contraddittorio.
Nel merito, il Collegio richiama la natura preventiva e cautelare della misura, finalizzata a impedire l’aggravamento di condotte potenzialmente degeneranti in fatti penalmente rilevanti. Non è richiesta la prova piena del reato, ma elementi concreti e attendibili idonei a fondare un giudizio prognostico (richiamate Cons. giust. amm. Sicilia n. 284 del 2023 e Cons. Stato, Sez. III, n. 907 del 2026).
La ricostruzione amministrativa risulta supportata dal materiale istruttorio. Le conversazioni non vanno valutate atomisticamente, ma nel loro sviluppo complessivo, da cui emerge la reiterazione di modalità comunicative intrusive, con riferimenti alla vita privata, alla “distruzione della famiglia” e alle nuove relazioni della donna. Tali modalità eccedono il fisiologico conflitto post-separativo e sono idonee a determinare pressione psicologica persistente.
La reciprocità della conflittualità non esclude condotte invasive di uno dei soggetti. Irrilevante è la distanza geografica, perché i contatti telefonici e telematici possono incidere sulla sfera personale anche a distanza. Quanto agli screenshot, non sono richiesti gli standard probatori penali: il ricorrente non ha disconosciuto la paternità delle conversazioni, limitandosi a dedurre in astratto la teorica modificabilità tecnica.
Sulla mancata ostensione integrale del verbale di sommarie informazioni, il Tribunale esclude la lesione del diritto di difesa, poiché il nucleo degli addebiti era conoscibile tramite la comunicazione di avvio, le chat e gli altri atti ostesi. Quanto all’omessa audizione personale, il Collegio riconosce la rilevanza del diritto ad essere ascoltati, alla luce della sentenza Corte EDU, Prima Sezione, 22 giugno 2023, G.G. c. Italia, n. 10794/12, ma rileva che quella pronuncia non ha affermato un principio di audizione necessaria in ogni procedimento, censurando una situazione di sostanziale esclusione del destinatario.
Nel caso concreto il ricorrente ha ricevuto la comunicazione di avvio, ha esercitato l’accesso e ha depositato memorie ampiamente valutate; la misura non si fonda solo sulle dichiarazioni della richiedente, ma su un’istruttoria più ampia. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica di logicità, congruità e ragionevolezza dell’istruttoria e della valutazione prognostica, senza sostituzione nel merito (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 521 del 2026). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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