Il rito PNRR resta incompatibile col ricorso straordinario (TAR Lazio n. 8646 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contenzioso concernente una procedura amministrativa riguardante interventi finanziati con le risorse del PNRR rientra nel perimetro applicativo del rito accelerato di cui all’art. 12-bis d.l. n. 68/2022. Detto rito è autonomo e la sua natura accelerata è volta a garantire la stabilità delle determinazioni amministrative e la rapida realizzazione degli interventi, sicché esso è incompatibile con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ne consegue che la trasposizione in sede giurisdizionale di siffatto ricorso è inammissibile, senza che rilevi la mancata opposizione dell’amministrazione, vertendosi in un’ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo quale giudice dell’opposizione. Le relative questioni di legittimità costituzionale, eurounitaria e convenzionale sono manifestamente infondate, non ravvisandosi una compressione irragionevole del diritto di difesa: il termine di proposizione del ricorso giurisdizionale resta quello ordinario di sessanta giorni, decorrente dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Fatto

I ricorrenti avevano esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l’autorizzazione, asseritamente formatasi per silenzio assenso ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, relativa alla realizzazione di una torre/traliccio di circa 35 metri nel Comune di Sutri per l’installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare. In seguito all’opposizione formalizzata dalle società controinteressate, il ricorso era stato trasposto in sede giurisdizionale. Le parti resistenti eccepivano preliminarmente l’inammissibilità della domanda, evidenziando l’incompatibilità del rito speciale di cui all’art. 12-bis d.l. n. 68/2022 — applicabile alle procedure finanziate con fondi PNRR — con lo strumento del ricorso al Capo dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo l’eccezione preliminare. In primo luogo, ha chiarito che l’oggetto del vaglio di ammissibilità è il ricorso al Presidente della Repubblica, trasposto in sede giurisdizionale, prima ancora dell’opposizione. Ha quindi accertato che l’intervento ricade nell’ambito di applicazione del rito PNRR, essendo l’opera finanziata con i fondi del Piano, come risultante dal bando di gara pubblicato sulla GUUE e sulla GURI e dalla convenzione di aggiudicazione in favore di un RTI di cui faceva parte la società controinteressata.

Quanto alla compatibilità del rito accelerato con il rimedio giustiziale, il Collegio ha richiamato i pareri del Consiglio di Stato n. 1176, n. 1186 e n. 1199 del 2023, nonché la sentenza TAR Lazio n. 2847 del 2024, qualificando tale orientamento come diritto vivente. La natura accelerata del rito, che attinge selettivamente alle regole degli artt. 119 e 120 c.p.a., è finalizzata a garantire la stabilità delle determinazioni amministrative e la celere realizzazione degli interventi, risultando pertanto inconciliabile con il rimedio giustiziale.

Il Tribunale ha quindi escluso la necessità di rimettere la questione alla Corte Costituzionale, alla Corte di Giustizia UE o alla Corte EDU. Richiamando l’ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali — con il solo limite della manifesta irragionevolezza — ha rilevato che l’esclusione del ricorso straordinario non comprime il diritto di difesa: i consociati possono comunque proporre ricorso giurisdizionale entro il termine ordinario di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 119 c.2 c.p.a., come richiamato dall’art. 12-bis c. 5 d.l. n. 68/2022.

La scelta legislativa di escludere il rimedio giustiziale per le opere PNRR è stata pertanto ritenuta una prerogativa politico-discrezionale correttamente esercitata, volta al legittimo conseguimento degli obiettivi del Piano imposti dall’ordinamento eurounitario. Le questioni di legittimità sono state dichiarate manifestamente infondate, in linea con la giurisprudenza costituzionale e unionale richiamata in motivazione. Le spese sono state compensate per la complessità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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