Ottemperanza a giudicato lavoristico e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2456 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando contenuto nel titolo. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza prova dell’avvenuta esecuzione, integra i presupposti per la declaratoria di inottemperanza e per l’ordine di esecuzione. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta, il quale opera senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicandosi per analogia la disposizione dettata dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente — docente — ha agito dinanzi al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del valore complessivo di euro 2.000,00 mediante accredito sulla piattaforma dedicata.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione debitrice. Persistendo l’inerzia del Ministero, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, oltre agli interessi e alla condanna alle spese. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma e, con successiva memoria, ha contestato la domanda sugli interessi, non previsti dal titolo. Alla camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato a tale domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione. L’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente di esperire l’ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, allorché l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al relativo comando. La giurisdizione amministrativa opera, in questa ipotesi, come giudice dell’esecuzione del titolo formatosi davanti al giudice del lavoro.

Dagli atti è risultato che la sentenza azionata è passata in giudicato, è stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che fosse fornita prova dell’avvenuta esecuzione. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la declaratoria di inottemperanza e per l’ordine di esecuzione del giudicato mediante attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici accertati, per il valore complessivo di euro 2.000,00.

Quanto alla domanda sugli interessi, il Collegio ha preso atto della rinuncia dichiarata dalla ricorrente in udienza, con conseguente assorbimento della relativa contestazione dell’Amministrazione. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, il quale provvederà su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni. La nomina è stata disposta senza ulteriore compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: il Collegio ha ritenuto applicabile per analogia, anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001. Le spese, liquidate tenuto conto della serialità del contenzioso e della limitata complessità delle questioni, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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