L’ammonimento del questore ex art. 8 d.l. n. 11/2009 non richiede l’audizione preventiva dell’interessato (TAR Puglia n. 103 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del questore ex art. 8 d.l. n. 11/2009, conv. in l. n. 38/2009, ha natura meramente preventiva ed emergenziale e non postula la piena prova della commissione di reati, essendo sufficiente l’acquisizione di elementi probatori attendibili in ordine al verificarsi anche di un singolo episodio di violenza e all’identificazione del suo autore. Il provvedimento non deve essere necessariamente preceduto dall’avviso di avvio del procedimento né dall’audizione dell’autore della condotta, potendo il questore procedere anche d’ufficio. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto ovvero di manifesta irragionevolezza e sproporzione della misura.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore di Lecce aveva emesso nei suoi confronti l’ammonimento per condotte riconducibili a violenza privata, nonché il successivo rigetto dell’istanza di revoca in autotutela e la reiezione del ricorso gerarchico da parte del Prefetto. Il provvedimento traeva origine da un alterco verificatosi all’esterno di un ospedale, a seguito del quale il personale di vigilanza aveva allertato la Divisione Anticrimine.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto la domanda cautelare ritenendo il ricorso non assistito da significativi elementi di fondatezza. Il Collegio ha preliminarmente ribadito che l’ammonimento è misura di natura preventiva e cautelare, connotata da un potere valutativo ampiamente discrezionale del questore, il cui sindacato giurisdizionale non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o di manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Quanto alla correttezza dell’istruttoria, il Tribunale ha evidenziato che dagli atti emerge oggettivamente l’intervenuto alterco tra le parti, come annotato dall’Ufficiale di P.G. e come risultante dalla documentazione della Divisione Anticrimine. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti, non essendo richiesta la piena prova della commissione di reati ma solo l’acquisizione di elementi probatori attendibili circa il verificarsi anche di un singolo episodio di violenza.

Il Collegio ha inoltre escluso che l’episodio possa essere derubricato a “semplice lite”, considerato che la condotta ha determinato l’intervento della vigilanza e risulta oggettivamente anomala, minacciosa o comunque molesta. La misura è finalizzata a dissuadere da ulteriori condotte che, anche episodicamente valutate, costituiscono il sintomo di una situazione passibile di degenerare.

Quanto alle deduzioni della controinteressata circa la mancata audizione e l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale ha rilevato che tali circostanze non sono state fatte valere con apposito motivo di ricorso ma solo attraverso una memoria irrituale, con conseguente loro irrilevanza nella presente fase. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha infine ritenuto prevalenti le esigenze connesse alla misura, trattandosi di un invito a tenere una condotta conforme alla legge che non impedisce all’ammonito di svolgere l’attività professionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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