Fumus boni iuris e revoca del permesso di soggiorno: la reiterazione di reati in materia di stupefacenti legittima il diniego cautelare (TAR Puglia n. 106 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, può essere legittimamente disposta all’esito di una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero, resa necessaria dalla non automatica operatività delle cause di esclusione, come chiarito da Corte cost. n. 88/2023. In tale prospettiva, la reiterazione di condotte penalmente rilevanti in materia di stupefacenti, quale indice di un radicato e attuale disvalore sociale, costituisce elemento sufficiente a supportare il provvedimento amministrativo. La valutazione di pericolosità non richiede necessariamente l’accertamento di una specifica professione illecita, potendo fondarsi sui precedenti giudiziari e sugli episodi di polizia giudiziaria. Ne deriva che, in sede di bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla sicurezza e alla prevenzione di fenomeni criminosi prevale sul pregiudizio lamentato dal ricorrente.

Il Fatto

Un cittadino straniero impugnava il decreto con cui il Questore aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L’Amministrazione fondava il provvedimento su una valutazione di pericolosità sociale, emersa da una pluralità di episodi criminosi e precedenti penali.

Il ricorrente, costituitosi in giudizio, domandava la sospensione cautelare degli effetti del decreto, deducendo la mancanza di un’adeguata motivazione e la violazione dei principi in materia di rinnovo dei titoli di soggiorno.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale, nella fase cautelare, ha valutato l’infondatezza delle censure, ravvisando la correttezza dell’operato dell’Amministrazione. In primo luogo, è stato rilevato che il provvedimento impugnato applicava l’art. 9 d.lgs. n. 286/1998, richiamando i commi 4 e 7, e che l’Amministrazione aveva verificato l’insussistenza di un nucleo familiare in Italia e della natura dell’ingresso nel territorio.

Il Collegio, richiamato il quadro normativo emergente dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dalla sentenza Corte cost. n. 88/2023, ha escluso che la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 comporti un automatico ostacolo al rinnovo del titolo. Tuttavia, tale pronuncia impone una verifica in concreto della pericolosità sociale, che nel caso di specie risultava correttamente effettuata.

La valutazione dell’Amministrazione è apparsa legittima, considerata la reiterazione di condotte illecite in materia di stupefacenti, come emerso da precedenti condanne e da un arresto in flagranza. Il Tribunale ha osservato come tali elementi fossero sufficienti a supportare il provvedimento, non risultando le condotte riconducibili all’attenuante della lieve entità.

Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto non apprezzabili i pregiudizi lamentati, prevalendo gli interessi pubblici alla sicurezza collettiva. La domanda cautelare è stata, pertanto, respinta, con compensazione delle spese di fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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