Ammonimento del Questore e violenza domestica: sindacato di ragionevolezza (TAR Veneto n. 956 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 3 del d.l. n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013, è misura di prevenzione amministrativa a contenuto monitorio e dissuasivo, non sanzionatorio, che non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né la prova piena della commissione di uno dei reati richiamati dalla norma. Il Questore opera una valutazione prognostica fondata su elementi indiziari attendibili, secondo una logica probabilistica; il giudice amministrativo non sostituisce il proprio apprezzamento a quello dell’Autorità di pubblica sicurezza, ma verifica la non manifesta insussistenza dei presupposti, la ragionevolezza della valutazione e l’adeguatezza dell’istruttoria. La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando il quadro istruttorio evidenzi esigenze di celerità incompatibili con il contraddittorio endoprocedimentale. La mancata traduzione dell’atto nella lingua del destinatario non ne determina l’invalidità se non incide concretamente sulla conoscibilità del precetto e sull’esercizio del diritto di difesa.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Padova lo ha ammonito ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93 del 2013, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e a non reiterare comportamenti violenti o aggressivi, verbali o fisici, nei confronti della controinteressata.
Il provvedimento trae origine dall’istanza presentata dalla controinteressata all’indomani dell’episodio del 28 febbraio 2025, verificatosi in un albergo di Padova, nel contesto della cessazione della relazione affettiva e della gestione del figlio minore. Il Questore ha omesso la comunicazione di avvio del procedimento per esigenze di celerità connesse all’incolumità della persona offesa. Il ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’insussistenza dei presupposti sostanziali della misura, l’uso strumentale dell’istanza e il carattere sproporzionato dell’atto. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge anzitutto la censura relativa alla mancata traduzione dell’atto. La sua omissione non determina di per sé l’invalidità del provvedimento, dovendosi verificare se abbia inciso in concreto sulla conoscibilità del contenuto precettivo e sull’esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie il pregiudizio non sussiste, avendo il ricorrente impugnato tempestivamente l’atto con difese ampie e specifiche. Il Collegio richiama in tal senso T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 12 marzo 2019, n. 535.
Quanto alla cornice normativa, la misura non ha natura sanzionatoria e non richiede la prova piena della commissione dei reati. La disposizione, nel testo risultante dalle modifiche della legge 24 novembre 2023, n. 168, valorizza la nozione di violenza domestica quale insieme di atti gravi o non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, verificatisi in relazioni familiari o affettive anche pregresse e indipendentemente dalla coabitazione. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla verifica della non manifesta insussistenza dei presupposti e della ragionevolezza della valutazione. Il Tribunale richiama Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2023, n. 36154, Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758, Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2019, n. 1085, Cons. Stato, Sez. III, 21 novembre 2022, n. 10211, Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6958, Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2023, n. 2394 e Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile 2023, n. 3420.
La deroga alle garanzie partecipative è legittima quando il quadro istruttorio evidenzi esigenze di celerità incompatibili con il contraddittorio. Nel caso concreto la deroga non è sorretta da una clausola di stile, ma è correlata al rischio attuale di reiterazione e aggravamento, alla necessità di garantire l’incolumità della persona offesa e alla continuità dei contatti imposti dalla presenza del figlio minore. Non persuade l’obiezione sull’arco temporale intercorso tra istanza, adozione e notifica: l’istanza è del 1° marzo 2025 e il provvedimento dell’11 marzo 2025, entro un termine compatibile con la minima verifica istruttoria; la notifica del 27 marzo 2025, avvenuta al rientro del ricorrente in Italia, non retroagisce sulla valutazione di urgenza.
Nel merito, il provvedimento si fonda su un’istanza circostanziata, non anonima, con episodi, tempi, luoghi e modalità. Il Questore ha individuato gli elementi sintomatici della violenza domestica, valutati unitariamente come idonei a fondare un giudizio prognostico di possibile reiterazione. La ricostruzione alternativa del ricorrente non dimostra la manifesta inattendibilità del quadro indiziario. Il singolo fatto recente può essere letto alla luce di una sequenza relazionale più ampia; la mancata acquisizione delle immagini dell’albergo non determina l’illegittimità dell’atto, non essendo richiesto un accertamento pieno. La pendenza del giudizio civile sull’affidamento non priva il Questore del potere di ammonire. L’ammonimento non impone divieti di avvicinamento o limitazioni della libertà personale e, per il suo contenuto monitorio, risulta proporzionato. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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