Sei scatti stipendiali anche per il collocamento in quiescenza a domanda (TAR Veneto n. 950 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spettano al personale della Polizia di Stato anche quando il collocamento in quiescenza avvenga a domanda, purché siano maturati i requisiti anagrafici e di servizio richiesti. Il termine del 30 giugno fissato dalla stessa disposizione non determina alcuna decadenza dal diritto, in mancanza di una previsione normativa espressa che ne sancisca l’effetto estintivo. L’art. 4 d.lgs. 165/1997 non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita né sull’attribuzione dei sei scatti, operando ai soli fini del calcolo della base pensionabile. Unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurata la controversia.
Il Fatto
Una dipendente già appartenente alla Polizia di Stato è stata collocata in quiescenza a domanda dopo il compimento dei cinquantasei anni di età, con oltre trentanove anni di servizio utile. Nel determinare il trattamento di fine servizio, la competente direzione provinciale dell’INPS non ha computato i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. 387/1987, elaborando un prospetto di liquidazione di segno contrario.
L’istanza di ricalcolo presentata dalla ricorrente è rimasta senza risposta. La ricorrente ha quindi impugnato il silenzio dell’ente previdenziale, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto le eccezioni dell’INPS, relative alla legittimazione passiva dell’amministrazione di appartenenza e alla decadenza per il decorso del termine. Entrambe sono respinte. Quanto alla prima, il Collegio richiama un orientamento consolidato secondo cui unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, mentre nessuna pretesa patrimoniale può essere esercitata verso l’amministrazione di appartenenza.
Sulla seconda eccezione, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui un effetto estintivo del diritto non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa. Il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Nel merito, il motivo è accolto. La Corte muove dalla pronuncia del Cons. Stato, sez. II, n. 9997 del 2023, che ha definito il quadro normativo. La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 è ampia e si delinea in ragione della funzione del provvedimento, volto a estendere i benefici economici al personale indicato.
Il comma 1 attribuisce i sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, in aggiunta ad altro beneficio, al personale che cessa dal servizio per età, inabilità o decesso. Il comma 2 estende l’attribuzione al personale che chieda il collocamento in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. La ricorrente possiede i requisiti richiesti.
Il Collegio precisa poi che l’art. 4 d.lgs. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita quanto all’attribuzione dei sei scatti. Da qui l’accoglimento della domanda, con annullamento del provvedimento e accertamento del diritto ai benefici economici. L’ente previdenziale è condannato a rideterminare l’indennità includendo i sei scatti nella base di calcolo, con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, calcolati sulle singole tranches già scadute dalla rispettiva scadenza originaria. Le spese sono poste a carico dell’INPS e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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