Aggiudicazione e subentro nella commessa: fissata udienza di merito (TAR Lombardia n. 537 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle questioni giuridiche sottese a una controversia in materia di aggiudicazione di appalto pubblico, anche in ragione degli interessi coinvolti, può richiedere una delibazione più approfondita di quella sommaria propria della fase cautelare, con conseguente fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito. In tal caso, il giudice amministrativo non si pronuncia sulla fondatezza del ricorso, ma verifica la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare, tra cui la possibilità di subentro nell’esecuzione della commessa da parte della società ricorrente in caso di accoglimento del ricorso. La compensazione delle spese della fase cautelare consegue alla natura interlocutoria della decisione.
Il Fatto
Una società, seconda classificata in una procedura aperta per la fornitura di set in TNT sterile agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 2 in favore della società risultata prima in graduatoria. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione di aggiudicazione, dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione, deducendo vizi nella valutazione tecnica dell’offerta avversaria. Ha inoltre formulato domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, con subentro nell’esecuzione della commessa, ove il contratto fosse medio tempore stipulato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto che la valutazione delle questioni giuridiche sottese alla vicenda, anche in ragione degli interessi coinvolti, richieda una delibazione più approfondita di quella necessariamente sommaria propria della fase cautelare. La complessità delle censure proposte e la natura degli interessi sottesi alla procedura di gara hanno indotto il Collegio a rinviare la decisione alla fase di merito, escludendo la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Quanto alla domanda cautelare, il Tribunale ha ritenuto che, avuto riguardo alla tipologia di attività oggetto di affidamento, sussista la possibilità di subentro nell’esecuzione della commessa da parte della società ricorrente in caso di accoglimento del ricorso. La natura della fornitura e dei servizi connessi non preclude, infatti, l’eventuale subentro della società seconda classificata nell’esecuzione della commessa, qualora l’aggiudicazione dovesse essere annullata nel merito.
Sulla base di tali presupposti, il Collegio ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare. La decisione assume pertanto carattere meramente interlocutorio, finalizzato a garantire la celere definizione del giudizio nel contraddittorio delle parti, senza anticipare alcuna valutazione sulla fondatezza del ricorso.
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Nota della Redazione
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