La notizia di reato è valutabile come indice sintomatico nel procedimento di cittadinanza (TAR Lazio n. 12593 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, l’Amministrazione può legittimamente fondare il diniego su una mera notizia di reato, ancorché priva di seguito processuale penale, attesa l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella penale e il fenomeno della pluriqualificazione dei fatti giuridici. La condotta contestata, specie se posta in essere nel corso del procedimento concessorio, assume valore sintomatico ai fini del giudizio prognostico sull’effettiva integrazione del richiedente, dovendosi intendere il requisito della residenza legale decennale anche in senso qualitativo, come “periodo di osservazione” in cui mantenere un comportamento senza mende fino alla prestazione del giuramento, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 572/1993.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero regolarmente soggiornante, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana nel giugno 2020, allegando la residenza legale decennale. All’esito dell’istruttoria, il Ministero dell’Interno respingeva la domanda con decreto del 2024 sul rilievo che, nel corso del procedimento, era emersa una notizia di reato del 27 gennaio 2022 per i reati di cui agli artt. 582 c.p., 605 c.p. e 624-bis c.p. (lesioni personali, sequestro di persona e furto in abitazione). Avverso il diniego, il richiedente proponeva ricorso deducendo il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, evidenziando la propria integrazione sociale e lavorativa nonché l’assenza di qualsivoglia esito processuale penale della vicenda.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando l’ampia discrezionalità che connota il potere di concessione della cittadinanza, il quale incide sul rapporto individuo-Stato e non esaurisce i propri effetti sul piano della sola relazione tra Amministrazione e amministrato. In tale prospettiva, la decisione ministeriale risulta supportata da adeguata motivazione, essendo stata valutata la condotta contestata come indice del mancato raggiungimento di quel livello di affidabilità richiesto a chi aspira a entrare a far parte della comunità nazionale.

La circostanza che la notizia di reato non abbia avuto seguito processuale non è, secondo il Collegio, dirimente. La valutazione amministrativa si pone su un piano autonomo rispetto a quella penale: la mancanza di una condanna definitiva non impedisce all’Amministrazione di apprezzare sfavorevolmente le risultanze fattuali, operando il principio di precauzione (c.d. semel cives, semper cives) in ragione dell’irrevocabilità della concessione e della necessità di proteggere la collettività da possibili future condotte pregiudizievoli.

Assume rilievo decisivo il profilo temporale: la condotta risulta commessa dopo la presentazione dell’istanza e nel corso del procedimento, cioè nel “periodo di osservazione” durante il quale devono permanere i requisiti per la concessione, come espressamente richiesto dall’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 572/1993. L’esigenza di un comportamento irreprensibile nell’intero arco decennale e fino al giuramento rende non irragionevole la valutazione negativa espressa dall’Amministrazione.

Quanto all’integrazione sociale e alla stabile occupazione vantate dal ricorrente, il TAR ha osservato che esse costituiscono requisiti necessari ma non sufficienti per la concessione della cittadinanza. La stabile occupazione rappresenta il percorso ordinario atteso dallo straniero regolarmente soggiornante per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, mentre la valutazione per la concessione della cittadinanza richiede la prova di una più profonda assimilazione dei valori fondanti la comunità nazionale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della specificità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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