La messa in mora non richiede la richiesta di adempimento nelle forme spaziali previste (Cass. civ. Sez. 1 n. 3870 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazioni cd. querable, l’atto di messa in mora, previsto in generale dall’ordinamento salvo che per talune obbligazioni, non deve essere confuso con l’atto di esercizio del credito, che può richiedere al creditore di porre in essere determinate attività. La mancata richiesta di adempimento secondo le modalità spaziali previste dall’ordinamento non fa venir meno la configurabilità di un atto di messa in mora finalizzato alla produzione degli effetti che sono propri di tale atto, ivi inclusa l’interruzione della prescrizione. Affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva, deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio diritto. In tema di buoni postali fruttiferi, il dies a quo della prescrizione decennale coincide con la data di scadenza del titolo, non con il 31 dicembre dell’anno di scadenza.
Il Fatto
I ricorrenti avevano agito in giudizio nei confronti di una società di recapito per ottenere il rimborso di due buoni postali fruttiferi a durata settennale, scaduti nel gennaio del 2008. Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale, in riforma, l’aveva respinta ritenendo prescritto il diritto di credito. Il primo atto interruttivo era stato la notifica della domanda giudiziale, intervenuta solo il 12 marzo 2020. I ricorrenti, tuttavia, avevano inviato all’ufficio postale due lettere raccomandate A/R, rispettivamente nel 2013 e nel 2017, che il giudice di merito aveva ritenuto inidonee a interrompere la prescrizione. Avverso tale decisione i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo, con cui si denunciava la violazione degli artt. 1219 e 2943, quarto comma, cod. civ. Il Tribunale aveva escluso che le lettere potessero qualificarsi atti di messa in mora, ritenendo che, trattandosi di obbligazioni querable, l’adempimento richiedesse la presentazione dei titoli presso un qualsiasi ufficio postale. Solo a seguito di un rifiuto, secondo il giudice di merito, sarebbe potuto configurarsi un inadempimento colpevole, presupposto indispensabile per la costituzione in mora. La Corte ha censurato tale ragionamento, chiarendo che occorre distinguere tra l’atto di esercizio del credito e l’atto di messa in mora. La mancata richiesta di adempimento nelle forme spaziali previste non priva l’atto della sua natura di costituzione in mora, purché esso contenga l’indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione della pretesa e l’intimazione o richiesta scritta di adempimento. Il giudice del rinvio dovrà verificare se le lettere presentino tali caratteri.
Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili. Il secondo, con cui si lamentava l’omesso esame della nota del 23 agosto 2017, è stato ritenuto una critica alla valutazione probatoria del giudice di merito, non prospettabile in sede di legittimità. Il terzo, relativo all’individuazione del dies a quo della prescrizione, è stato considerato privo di concludenza, poiché anche accedendo alla tesi dei ricorrenti, che collocavano la decorrenza al 31 dicembre dell’anno di scadenza, l’effetto estintivo si sarebbe comunque prodotto, essendo il primo atto interruttivo successivo di oltre undici anni. La Corte ha comunque rammentato il principio per cui, in tema di buoni postali fruttiferi, il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza del titolo.
Il quarto motivo è stato rigettato in parte e dichiarato inammissibile in parte. La Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, attribuendo rilevanza solo agli ostacoli di natura giuridica e non a quelli di mero fatto. La dedotta condotta omissiva dell’ente collocatore, quand’anche configurasse un inadempimento, non incide sulla decorrenza del termine. Quanto alla dedotta sospensione ex art. 2941, n. 8, cod. civ. per doloso occultamento del debito, la doglianza è stata ritenuta priva di concludenza per la mancata deduzione nel giudizio di merito del relativo fatto.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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