La violazione della normativa antiriciclaggio può fondare la responsabilità civile della banca verso il cliente (Cass. civ. Sez. 3 n. 13945 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007 ha natura prevalentemente pubblicistica, essendo posta a tutela di interessi generali quali l’integrità del sistema finanziario; la sua violazione non è di per sé fonte automatica di responsabilità civile verso il cliente o terzi, né contrattuale né extracontrattuale. Tuttavia, gli obblighi di comportamento ivi previsti, innestandosi nel contenuto del rapporto contrattuale bancario, concretizzano i doveri di correttezza, buona fede e protezione ex artt. 1175, 1375 e 1218 c.c., sicché il loro inadempimento può tradursi, in determinate condizioni, in una condotta colposamente agevolatrice di operazioni illecite o dannose. Non ogni inosservanza formale è sufficiente, occorrendo che la banca abbia concretamente ignorato plurimi e significativi segnali di anomalia. La predisposizione di un modello di compliance è un mero fatto storico, che non esime il giudice dall’esaminare se esso sia stato in concreto efficace nel prevenire il riciclaggio.
Il Fatto
La curatela fallimentare di una società conveniva in giudizio la banca presso la quale erano intestati i conti correnti della società e dei suoi soci e amministratori, deducendo che, tra il 2006 e il 2010, gli istituti di credito avevano consentito la prosecuzione di rapporti caratterizzati da operazioni gravemente anomale, riconducibili a una illecita raccolta del risparmio, senza effettuare le prescritte segnalazioni alle autorità di vigilanza e senza interrompere i rapporti. La società agiva per l’accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla stessa e dai creditori.
Dopo il rigetto della domanda in primo grado, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione, ritenendo non provato il nesso causale e rilevando che la normativa antiriciclaggio avesse natura pubblicistica e fosse priva di rilevanza contrattuale, valorizzando, in particolare, l’adozione da parte della banca di un modello organizzativo di compliance ritenuto idoneo dal consulente del pubblico ministero nel parallelo procedimento penale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel trattare prioritariamente i motivi di ricorso relativi al vizio di motivazione, dichiara la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente. Richiamando i principi di cui alle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e alla Sez. I n. 1986 del 2025, la motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni inidonee a esternare il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.
La Corte afferma che la disciplina antiriciclaggio del d.lgs. n. 231/2007, sebbene posta a tutela dell’interesse pubblico, non esclude che le sue regole assumano rilievo nei rapporti tra privati. Esse si innestano nel contenuto del rapporto contrattuale, concretizzando i doveri di correttezza e buona fede e, quindi, il loro inadempimento può configurare una condotta colposamente agevolatrice di operazioni illecite, con conseguente responsabilità della banca. L’adozione di un modello di compliance, tuttavia, rileva solo come fatto storico, essendo necessario che il modello non resti una mera analisi sulla carta e che sia valutato alla luce della sua efficacia concreta nel contrastare il fenomeno del riciclaggio.
Con particolare riferimento al caso di specie, la Cassazione rileva che la Corte territoriale si è fermata a un piano astratto, omettendo di confrontarsi con il complesso quadro fattuale allegato dalla curatela, tra cui la documentazione tratta dalle indagini penali, le dichiarazioni confessorie dei soci, le sommarie informazioni testimoniali degli impiegati della banca e la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, da cui emergeva l’esiguità e la tardività delle segnalazioni rispetto a un’attività illecita protrattasi per anni. Il giudice d’appello ha incongruamente dato risalto alla presenza di un modello formale di compliance, senza considerare che un sistema di prevenzione deve essere in grado di contrastare concretamente il fenomeno, come desumibile anche dai principi elaborati in materia di modelli organizzativi previsti dal d.lgs. n. 231/2001 per la responsabilità degli enti.
La sentenza è, pertanto, cassata per non aver la Corte di merito motivato sulla natura ex ante sospetta delle operazioni, sull’esistenza dell’obbligo di segnalazione e interruzione del rapporto, e per aver omesso di valutare il compendio probatorio documentale. La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti, e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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