Parere positivo sulla costituzione di cooperativa per comunità energetica rinnovabile (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 267 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che le Sezioni regionali di controllo rendono ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, è un controllo di conformità dell’atto ai parametri legislativi della stretta necessità della partecipazione, della sostenibilità finanziaria, della convenienza economica e della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. L’esito negativo non produce effetti interdittivi, perché l’amministrazione può discostarsene motivando analiticamente e pubblicando le ragioni sul sito istituzionale. La valutazione va condotta in modo proporzionale alla complessità e alle dimensioni finanziarie dell’operazione. Nella costituzione di una società cooperativa destinata a operare come comunità energetica rinnovabile, lo scrutinio della sostenibilità finanziaria può essere assolto anche in via previsionale, quando lo statuto limiti la responsabilità dell’ente alla quota sottoscritta e la spesa sia esigua e coperta.
Il Fatto
Il Comune di Bari Sardo ha chiesto alla competente Sezione regionale di controllo il parere prescritto dall’art. 5, comma 3, TUSP in vista della costituzione di una cooperativa denominata “Comunità Energetica Bari Sardo”, con la quale intende istituire una comunità energetica rinnovabile sul proprio territorio.
L’ente ha trasmesso la delibera consiliare n. 24 del 2 ottobre 2025, lo studio di fattibilità tecnico-economica approvato dalla Giunta, la bozza di statuto, l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e il parere favorevole del Revisore dei conti. Ha inoltre rappresentato di non aver individuato altri soci per l’atto costitutivo e di non sostenere costi, salvo la quota di partecipazione di 100 euro, munita di copertura di bilancio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura della funzione esercitata, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/QMIG/2022: si tratta di un controllo di conformità dell’atto, i cui esiti sono condensati in una pronuncia con veste formale di parere, eventualmente negativo, che obbliga l’amministrazione ad adeguarsi oppure a motivare analiticamente le ragioni del dissenso, dandone pubblicità.
Verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi — delibera adottata dal consiglio comunale, pubblicata sul sito dell’ente e relativa alla costituzione di una società a partecipazione pubblica — la Sezione esamina il vincolo tipologico di cui all’art. 3, comma 1, TUSP. La forma cooperativa è espressamente ammessa, sicché la costituenda società vi si conforma.
Sul vincolo di scopo e sul vincolo di attività, il Collegio rileva che la delibera richiama per relationem il progetto di fattibilità. La normativa di riferimento — il d.lgs. n. 199/2021 e il d.lgs. n. 210/2021, attuativi delle direttive europee sulla promozione delle rinnovabili — esprime un chiaro favore per le comunità energetiche, anche per il contrasto della povertà energetica. Il Collegio valorizza la conversione del decreto-legge n. 19/2025, che ha espressamente ricondotto le amministrazioni locali tra i soggetti ammessi a partecipare. L’attività della cooperativa è pertanto ricondotta all’autoproduzione di beni o servizi strumentali dell’ente, consentita dall’art. 4, comma 2, lettera d), TUSP, e alla produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al comma 7.
Quanto alla convenienza economica, la Sezione osserva che lo scrutinio ha portata variabile a seconda che si costituisca una nuova società o si acquisisca una partecipazione in una società operativa. La scelta della forma cooperativa risulta motivata dall’analisi comparativa contenuta nello studio di fattibilità, mentre lo scopo mutualistico e le caratteristiche proprie della cooperativa soddisfano i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Sulla sostenibilità finanziaria, il Collegio distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. La delibera non sviluppa un’analisi autonoma dell’equilibrio economico-finanziario della costituenda società, limitandosi allo studio riferito alla futura comunità energetica. La Sezione ritiene comunque la documentazione ragionevolmente idonea, in ragione della responsabilità limitata alla quota sottoscritta, del principio della porta aperta, del carattere gratuito dell’organo amministrativo e della non elevata somma investita. Sottolinea però l’onere dell’ente di monitorare l’evolversi della situazione economica della società. Sul piano soggettivo, la quota di 100 euro e la copertura finanziaria dichiarata rendono sufficientemente dimostrata la copertura di spesa.
Infine, l’onere motivazionale sulla disciplina degli aiuti di Stato è ritenuto intrinseco al favore che la normativa comunitaria e nazionale riserva alle comunità energetiche, anche in considerazione dell’invio della delibera all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il parere è pertanto positivo, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo.
Nota della Redazione
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