Ricusazione del giudice: niente altro grado tra ricorsi sulla stessa vicenda (Cass. civ. Sez. III n. 30790 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ipotesi di ricusazione per altro grado del procedimento, di cui all’art. 51, n. 4, cod. proc. civ., non ricorre quando i giudizi in cui i magistrati ricusati abbiano prestato il loro ufficio non costituiscano un grado diverso del medesimo procedimento, ma plurimi ricorsi scaturenti a vario titolo dalla stessa fattispecie concreta. La norma richiede, ad abundantiam, identità di personae, petitum e causa petendi tra la causa sottoposta al giudice ricusato e quella da lui già decisa, non essendo sufficiente l’esistenza di una questione giuridica centrale comune. La inimicizia grave, di cui all’art. 51, n. 3, cod. proc. civ., non può desumersi dal contenuto dei provvedimenti emessi dal giudice in altri processi concernenti il ricusante, salvo che le anomalie denunciate siano tali da non consentire neppure di identificare l’atto come provvedimento giurisdizionale.

Il Fatto

Una società agricola in accomandita semplice impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Trani n. 936 del 7 giugno 2023, che aveva rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento di un immobile, già aggiudicato nel giudizio di divisione a un altro comproprietario. Il ricorso è assegnato tabellarmente alla terza sezione civile e fissato per la trattazione in camera di consiglio.

Con istanza depositata il 12.11.2025 il difensore della ricorrente ricusa il giudice relatore e, per l’ipotesi che ne facciano parte, il presidente e un consigliere del collegio designato. A fondamento dell’istanza deduce che i tre magistrati avrebbero già composto due collegi che avevano esaminato e rigettato o dichiarato inammissibili altrettanti ricorsi della stessa società, tutti concernenti la lite sulla divisione e la vendita dell’immobile. Aggiunge che il ricorso sarebbe stato assegnato alla terza sezione in violazione dei criteri tabellari.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il profilo procedurale. Il procedimento si è svolto ai sensi degli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. e, per il secondo comma dell’art. 738 cod. proc. civ., il Pubblico Ministero deve essere sentito ai fini della decisione, la sua partecipazione ai procedimenti davanti alla Corte di cassazione essendo regola generale. Il Pubblico Ministero è stato regolarmente avvisato della adunanza camerale e non è comparso né ha depositato conclusioni scritte.

Nel merito, entrambi i motivi di ricusazione sono manifestamente inammissibili. Quanto al primo, l’ipotesi dell’art. 51, n. 4, cod. proc. civ. non ricorre in quanto i giudizi in cui i magistrati ricusati hanno prestato il loro ufficio non costituiscono un altro grado del presente procedimento.

Ad abundantiam, la Corte precisa che l’ipotesi di altro grado può dirsi ricorrente soltanto quando vi sia identità di personae, petitum e causa petendi tra la causa sottoposta al giudice ricusato e quella da lui già decisa. Non è sufficiente che il giudice sia chiamato a decidere plurimi ricorsi scaturenti a vario titolo dalla medesima fattispecie concreta, come nella specie, dove i precedenti ricorsi erano accomunati solo da una questione giuridica che la ricorrente definisce centrale e assorbente.

Quanto al secondo motivo, l’inimicizia grave non può essere desunta dal contenuto dei provvedimenti emessi dal magistrato in altri processi concernenti il ricusante, tranne che le anomalie denunciate siano tali da non consentire neppure di identificare l’atto come provvedimento giurisdizionale, caso non ricorrente nella specie. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 6, 24/09/2015, n. 18976, Cass. Sez. U., 23/06/2015, n. 13018 e Cass. Sez. U., 08/10/2001, n. 12345.

Il rilievo sulla asserita violazione dei criteri tabellari di riparto, ove inteso come motivo di ricusazione, è estraneo alle previsioni dell’art. 51 cod. proc. civ.; in ogni caso il ricorso, inerendo a una opposizione agli atti esecutivi, rientra nella competenza tabellare della sezione. Poiché il processo davanti al giudice di legittimità è regolato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’art. 54, ultimo comma, cod. proc. civ. e resta ferma l’adunanza già fissata per il ricorso. La Corte dichiara inammissibile l’istanza e, visto l’art. 54, terzo comma, cod. proc. civ., condanna la ricorrente alla sanzione pecuniaria di euro 250.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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