Anatocismo bancario: omesso TAE impedisce la capitalizzazione trimestrale (Cass. civ. Sez. I n. 9672 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di anatocismo bancario, la delibera CICR del 9 febbraio 2000, cui l’art. 120, comma 2, t.u.b. demanda la fissazione delle modalità di produzione degli interessi sugli interessi, subordina la capitalizzazione infrannuale non solo alla pattuizione della medesima periodicità degli interessi attivi e passivi, ma anche all’indicazione, nel contratto, del tasso annuo effettivo, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. La mancata indicazione del TAE non è sanzionata dall’applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b., misura priva di ragione d’essere quando il tasso annuo nominale risulti pacificamente convenuto, ma determina la non attuabilità della capitalizzazione per difetto di una delle condizioni previste dalla delibera stessa.
Il Fatto
Una società correntista conveniva in giudizio la banca per ottenere la ripetizione dell’indebito, contestando la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata sul rapporto di conto corrente. Il Tribunale rigettava la domanda e accoglieva quella riconvenzionale dell’istituto, condannando la correntista al pagamento del saldo negativo di conto.
La Corte d’appello di Bologna respingeva il gravame, rilevando che il documento di sintesi conteneva le condizioni contrattuali e che era rispettata la pari periodicità dell’addebito degli interessi. Quanto all’omessa indicazione del TAE, il giudice distrettuale riteneva applicabile il tasso sostitutivo. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente l’ammissibilità e la fondatezza della doglianza relativa alla mancata indicazione del tasso annuo effettivo. Sul piano processuale ha ribadito il principio per cui il vaglio dell’osservanza dell’art. 366, n. 6), cod. proc. civ. va compiuto per ogni singolo motivo e la mancata allegazione di atti o documenti ne comporta l’inammissibilità solo quando la comprensione della censura e dei suoi presupposti fattuali risulti altrimenti impossibile, richiamando Sezioni Unite n. 16887 del 2013.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 120, comma 2, t.u.b., nel testo vigente ratione temporis, demanda al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi, assicurando nei conti correnti la medesima periodicità degli interessi debitori e creditori.
Il Collegio ha poi valorizzato l’art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, che, per la capitalizzazione infrannuale, impone l’indicazione del valore del tasso rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, oltre alla specifica approvazione per iscritto della clausola. Da qui la conclusione: la capitalizzazione è subordinata non solo alla pari periodicità, ma anche alla indicazione del tasso annuo effettivo.
La Corte ha dunque escluso che l’omessa indicazione del TAE possa essere sanzionata con l’applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, t.u.b. Tale misura non avrebbe ragione d’essere quando il tasso annuo nominale è pacificamente convenuto e comporterebbe una ingiustificata nuova modulazione del saggio di interesse: la conseguenza è la non attuabilità della capitalizzazione. La Corte ha richiamato sul punto Cass. n. 18664 del 2023.
Le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili, perché involgenti questioni di fatto e profili nuovi, sottratti al giudizio di legittimità. La sentenza è stata cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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