Inammissibilità dell’appello avverso sentenza qualificata come opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. III n. 9670 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione della parte, in applicazione del principio dell’apparenza. Ne consegue che, ove il giudice abbia qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., la sentenza è impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., e non con l’appello. L’appello inammissibilmente proposto non conserva gli effetti del processo di impugnazione: la sentenza di secondo grado deve essere cassata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., restando precluso il merito.

Il Fatto

Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare, il terzo, dopo il trasferimento dell’immobile pignorato all’aggiudicatario, ha proposto opposizione avverso l’ordine di liberazione, deducendo di essere l’effettivo proprietario, l’insussistenza del debito verso il condominio creditore, l’invalidità della procedura per irrisorietà del prezzo e la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio in attesa del processo penale.

Respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione, il terzo ha instaurato il giudizio di merito dell’opposizione, rigettato dal Tribunale. La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione, escludendo che la questione della proprietà potesse essere trattata nel giudizio di opposizione all’ordine di liberazione e rigettando la richiesta di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto pregiudiziale e dirimente il rilievo ufficioso della improponibilità dell’appello avverso la sentenza di primo grado, non esaminando i motivi del ricorso. Il Collegio ha richiamato l’orientamento univoco secondo cui il mezzo di impugnazione si individua in base alla qualificazione data dal giudice all’azione, secondo il principio dell’apparenza, per escludere che la parte conosca ex post quale mezzo fosse esperibile.

Poiché il Tribunale aveva espressamente qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., l’unico rimedio era il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., non l’appello. Tale qualificazione, osserva la Corte, è anche manifestamente corretta: nel caso di specie l’ordine di liberazione, adottato nel 2017, è assoggettato alla disciplina introdotta nel 2016.

La Corte, richiamando la propria giurisprudenza (Cass. Sez. III n. 9877 del 2022), ha ricordato che la novella del d.l. n. 59 del 2016, convertito con legge n. 119 del 2016, ha ridisegnato l’ordine di liberazione come atto diverso da un titolo esecutivo, suscettibile di attuazione deformalizzata, restando esclusa l’azionabilità delle ordinarie forme esecutive per rilascio. Tale provvedimento resta atto del processo di espropriazione e trova tutela davanti al giudice dell’esecuzione esclusivamente nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi.

Ne consegue la cassazione senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. della sentenza d’appello, non potendosi riconoscere al gravame inammissibile alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione e restando precluso il merito. La Corte ha altresì disatteso l’istanza di fissazione di pubblica udienza, non rivestendo particolare rilevanza né il principio dell’apparenza, pacifico, né le tematiche di merito, di conseguenza precluse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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