Liquidazione del compenso al commissario ad acta e ripartizione delle spese tra le parti (TAR Puglia n. 595 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al commissario ad acta, quale ausiliario del magistrato, è rimessa all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 49 d.P.R. n. 115/2002 e va determinata tenendo conto della natura della controversia, delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita, ai sensi dell’art. 51 d.P.R. n. 115/2002. Il compenso, una volta liquidato, è posto a carico delle parti nella misura indicata nella sentenza che ha definito il giudizio, con conseguente obbligo di ripartizione interna dell’onere secondo le proporzioni ivi stabilite.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza notificata in data 26 gennaio 2024, nonché la successiva comunicazione del Soprintendente del 21 agosto 2024 di “non doversi procedere”, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inadempimento e dell’obbligo di provvedere. Il giudizio, definito con la sentenza del TAR Puglia, sez. III, 14 maggio 2026, n. 565, si era concluso con l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta nella persona di un funzionario della Provincia di Foggia, incaricato di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione rimasta inerte.

A seguito dell’attività svolta dal commissario, la parte ricorrente ha presentato istanza ai sensi dell’art. 56 d.P.R. n. 115/2002 per l’emissione del decreto di liquidazione del compenso. Il collegio è stato pertanto chiamato a determinare l’importo spettante all’ausiliario e a regolare la ripartizione dell’onere tra le parti del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama l’art. 49 d.P.R. n. 115/2002, il quale rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese all’ausiliario del magistrato e, quindi, anche al commissario ad acta. La determinazione del compenso deve essere operata tenuto conto dell’impegno professionale profuso, in base ai criteri indicati dall’art. 51 d.P.R. n. 115/2002.

Il collegio valuta la natura della controversia, le difficoltà della prestazione e la completezza degli atti adottati e depositati dal commissario, ritenendo congrua la somma di euro 3.000,00, comprensiva dell’anticipazione di euro 500,00 già posta a carico dell’Amministrazione. La valutazione del collegio si fonda sull’esame degli atti del fascicolo e sulla qualità dell’attività svolta nell’adempimento dell’incarico.

Quanto alla ripartizione dell’onere, il Tribunale applica quanto già disposto nella sentenza n. 565 del 2026, che aveva posto il compenso a carico di entrambe le parti in parti uguali. Ne consegue l’obbligo per ciascuna di esse di corrispondere euro 1.500,00, con la precisazione che, avendo l’Amministrazione già anticipato la somma di euro 500,00, residua in capo a quest’ultima il pagamento di euro 1.000,00 e in capo alla parte ricorrente l’intero importo di euro 1.500,00.

Il decreto dispone infine la liquidazione complessiva in favore del funzionario della somma di euro 3.000,00 e ordina alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle persone citate nel provvedimento. Il collegio dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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