Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel dissenso paesaggistico al fotovoltaico (TAR Basilicata n. 509 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia di improcedibilità presuppone che la pretesa azionata abbia trovato soddisfazione in via amministrativa o che sia comunque divenuta priva di utilità per il ricorrente. È quanto accade quando il diniego impugnato venga superato da un atto successivo dell’amministrazione che riconosca al privato il bene della vita richiesto. In tal caso la compensazione delle spese di giudizio è giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse, non essendo ravvisabile una soccombenza dell’amministrazione. Resta fermo che il Contributo Unificato versato rimane definitivamente a carico della parte ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, finalizzata alla realizzazione, nel territorio di un comune lucano, di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 19,992 MW. L’area interessata ricadeva all’interno di un comprensorio dichiarato di notevole interesse paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 con Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022.

Nel corso del procedimento il Soprintendente aveva espresso parere contrario con nota prot. n. 15122 del 4.12.2024. La società ha impugnato tale atto deducendo la violazione del principio del dissenso costruttivo e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, richiamando una precedente sentenza dello stesso Tribunale che aveva annullato la disciplina di tutela nella parte in cui impediva in modo generalizzato gli impianti a fonti rinnovabili. Successivamente, con verbale del 10.7.2025, la Conferenza di servizi ha espresso parere positivo sul medesimo impianto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della memoria depositata dalla società ricorrente, con la quale è stata chiesta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La richiesta è fondata su un dato oggettivo: la Soprintendenza, con nota prot. n. 157557 del 3.7.2025, aveva ribadito il parere contrario, ma la Conferenza di servizi, con verbale del 10.7.2025, ha espresso parere positivo al rilascio dell’autorizzazione unica.

Il Tribunale ha ritenuto che tale sopravvenienza abbia determinato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. La pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente — conseguire il titolo abilitativo alla realizzazione dell’impianto — ha trovato soddisfazione in via amministrativa attraverso il nuovo esito della Conferenza di servizi, che ha superato il dissenso precedentemente espresso.

Non residua pertanto alcuna utilità concreta in capo al ricorrente dall’eventuale pronuncia di annullamento dell’atto impugnato. La controversia è divenuta carente di oggetto sotto il profilo dell’interesse a ricorrere, da valutare al momento della decisione e non più al momento della proposizione del gravame.

In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso. Quanto alle spese, la sopravvenuta carenza di interesse non consente di ravvisare una soccombenza di alcuna delle parti: da qui la compensazione integrale. Resta invece definitivamente a carico della ricorrente il Contributo Unificato versato, con dichiarazione di irripetibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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