Rideterminazione pena principale e obbligo motivazionale sulla durata accessoria (Cass. pen. Sez. 5 n. 18221 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La durata delle pene accessorie previste per i reati di bancarotta non consegue più in via fissa ed automatica alla condanna, ma deve essere determinata dal giudice di cognizione in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., mediante una valutazione individualizzata e specificamente motivata. Ne discende che, una volta modificato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio principale, il giudice dell’impugnazione, laddove intenda mantenere ferma la durata delle pene accessorie, deve esplicitare le ragioni della sua scelta sanzionatoria. L’omissione motivazionale sul punto integra un vizio della motivazione, imponendo l’annullamento limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari. L’omessa esplicita conferma della sentenza di primo grado, nell’ipotesi di riforma parziale, non determina nullità quando il coordinamento tra dispositivo e motivazione consenta di ricostruire con certezza il contenuto precettivo della decisione.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Palmi, assolveva l’imputato dal reato di bancarotta fraudolenta documentale e confermava la condanna per la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rideterminando il trattamento sanzionatorio limitatamente alla pena principale.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo quattro motivi: la nullità della sentenza per incompletezza del dispositivo; la mancata riduzione delle pene accessorie a seguito della rideterminazione della pena principale; il diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall.; e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato al curatore fallimentare, in contrasto con i principi della giurisprudenza della Corte EDU.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato, accogliendo esclusivamente il secondo motivo. Quanto al primo, ha escluso la nullità per incompletezza del dispositivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’omessa esplicita conferma della sentenza di primo grado non è invalidante quando il coordinamento tra dispositivo e motivazione consente di individuare con certezza il contenuto della decisione.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha ricordato che, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite Suraci (Sez. U, n. 28910 del 2019), la durata delle pene accessorie per i reati di bancarotta non è più automaticamente collegata alla condanna, ma richiede una determinazione individualizzata da parte del giudice di cognizione. Ne consegue che, avendo la Corte territoriale rideterminato in senso più favorevole la pena principale, avrebbe dovuto motivare espressamente l’eventuale conferma della durata delle pene accessorie, non potendosi essa ritenere implicitamente giustificata.
Quanto al terzo motivo, relativo all’attenuante della speciale tenuità del danno, la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di appello sufficiente e non illogica, avendo essi valorizzato la consistenza del compendio distratto, costituito da nove automezzi funzionali all’attività aziendale. Ha quindi escluso che la vetustà dei cespiti potesse, da sola, giustificare il riconoscimento dell’attenuante.
Il quarto motivo è stato infine dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., non essendo il curatore riconducibile ad autorità giudiziaria o polizia giudiziaria. Ha inoltre escluso la diretta applicabilità dei principi delle sentenze della Corte EDU citate, evidenziando la differenza strutturale tra il sistema italiano e quello scrutinato dai giudici di Strasburgo, e ha precisato che la responsabilità era stata comunque desunta da altri elementi, quale la mancata spiegazione della sorte dei beni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 63 c.p.p. – Dichiarazioni indizianti