Fatture per operazioni inesistenti: onere probatorio e valore del PVC (Cass. civ. Sez. V n. 30642 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’Ufficio contesti al contribuente l’utilizzazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere della prova è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa della società fornitrice. Spetta invece al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura o in ragione della regolarità formale delle scritture contabili. L’Amministrazione non deve provare la mala fede del contribuente, poiché accertata l’assenza dell’operazione non è configurabile la buona fede. Il processo verbale di constatazione assume valore probatorio differenziato a seconda della natura dei fatti attestati, conservando in ogni caso rilievo come elemento di prova da valutare in concorso con gli altri.
Il Fatto
Il consorzio contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, emesso per avere utilizzato fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che gravasse sull’Amministrazione la prova dell’inesistenza e valorizzando la regolarità della contabilità tenuta dal fornitore e dal consorzio acquirente.
L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, censurando l’omesso esame di fatti decisivi, la violazione della disciplina sulle presunzioni e del valore del verbale di constatazione, nonché il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA in presenza di prova presuntiva di frode.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata in materia di operazioni oggettivamente inesistenti (da ultimo, Cass. n. 9723 del 10/04/2024). L’onere probatorio grava sull’Amministrazione finanziaria, ma può essere assolto mediante presunzioni semplici, mentre il contribuente deve dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture o dei mezzi di pagamento, di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia.
Si precisa inoltre che l’Amministrazione non deve dimostrare la mala fede del contribuente: una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede, poiché il contribuente sa se e in quale misura ha ricevuto il bene o la prestazione (Cass. n. 28628 del 18/10/2021; Cass. n. 18118 del 14/09/2016). Il contribuente può invece provare, in alternativa, che le operazioni sono solo soggettivamente inesistenti.
Quanto al processo verbale di constatazione, la Corte ne ricostruisce il triplice livello di attendibilità (Cass. n. 24461 del 05/10/2018; Cass. n. 28060 del 24/11/2017): fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. per i fatti attestati dal pubblico ufficiale; efficacia fino a prova contraria per le dichiarazioni di terzi, se specificamente indicate le fonti; semplice elemento di prova, da valutare in concorso con gli altri, in mancanza di indicazione specifica dei soggetti dichiaranti.
Nel caso concreto l’Ufficio ha richiamato per riassunto il verbale, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, indicando gli elementi indiziari della frode: firme di autotrasportatori che avevano negato il trasporto, sostanziale sconoscenza del fornitore da parte dei venditori, utilizzo di automezzi inidonei e rinvenimento di titoli di credito non contabilizzati. Tale coacervo è stato del tutto trascurato dalla Commissione regionale, che si è concentrata su elementi irrilevanti come la regolare contabilità delle parti. Non rileva, in senso contrario, la presenza di una formale doppia conforme di merito (Cass. n. 29222 del 12/11/2019). Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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