Annullamento in autotutela del decreto prefettizio e non luogo a provvedere nel (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 150 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ritiro in autotutela, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento sottoposto a controllo preventivo di legittimità determina il venir meno dell’oggetto dell’esame e impone alla Sezione regionale di controllo la declaratoria di non luogo a provvedere. La caducazione dell’atto sottrae al Collegio il potere di pronunciarsi sul visto e sulla registrazione, restando assorbita ogni valutazione sui rilievi istruttori già formulati. La declaratoria presuppone che l’annullamento sia intervenuto prima della decisione e che sia stato comunicato all’organo di controllo.
Il Fatto
Il Prefetto di Monza e della Brianza ha conferito, con decreto n. 17031 del 13 marzo 2025, un ulteriore incarico temporaneo di Dirigente di Area a un funzionario prefettizio, con decorrenza dal 9 aprile 2025 fino al 30 novembre 2025. Il provvedimento è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia per il controllo preventivo di legittimità.
Il Magistrato Istruttore ha formulato un foglio di rilievo, chiedendo chiarimenti sugli effetti finanziari dell’incarico, sui riferimenti normativi del trattamento economico e sul metodo di accertamento della capienza del fondo. L’Amministrazione ha risposto con controdeduzioni, ma il riscontro non è apparso idoneo a superare i rilievi e la questione è stata deferita al Collegio. Nelle more, la Prefettura ha comunicato il ritiro in autotutela del decreto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il percorso istruttorio: dal foglio di rilievo del Magistrato Istruttore alle controdeduzioni dell’Amministrazione, che aveva invocato l’art. 4, comma 12, del d.P.R. n. 70/2022 e l’art. 22 del d.P.R. n. 66/2018 per escludere nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Il riscontro non è stato ritenuto sufficiente e la questione è stata deferita al Collegio con istanza del Consigliere delegato.
Il Presidente ha quindi convocato il Collegio in adunanza pubblica con ordinanza n. 136 del 26 maggio 2025, per l’esame dell’atto e la pronuncia sul visto e la registrazione. La comunicazione è stata inviata all’Amministrazione e alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.
Prima dell’adunanza, la Prefettura ha comunicato il ritiro in autotutela del decreto prefettizio oggetto di deferimento. Il venir meno dell’atto ha privato di oggetto il controllo preventivo, rendendo superfluo ogni esame nel merito dei profili di legittimità già prospettati.
La Ragioneria Territoriale dello Stato ha comunicato la propria partecipazione all’adunanza e, in seguito, ha riferito di aver rilasciato il visto di regolarità contabile, non avendo riscontrato alcuno dei vizi previsti dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 123/2011. Tale rilascio conferma il venir meno dell’interesse al controllo preventivo sul provvedimento ormai ritirato.
La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere in merito al decreto n. 17031 del 13 marzo 2025 e ordina la restituzione del provvedimento all’Amministrazione. La decisione è assunta in camera di consiglio, con motivazione che si esaurisce nella rilevazione della sopravvenuta caducazione dell’atto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.