Premialità a pioggia e prescrizione per conoscibilità del danno (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 137 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa decorre, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dal momento in cui la fattispecie dannosa diviene obiettivamente conoscibile secondo ordinaria diligenza da parte del soggetto danneggiato e del pubblico ministero contabile. Il doloso occultamento di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 non coincide con l’occultamento di cui all’art. 2941, n. 8, cod. civ. e non può desumersi automaticamente dall’esistenza di indagini penali, quando l’amministrazione e la Procura contabile dispongano aliunde degli elementi essenziali del danno. L’erogazione di premialità in assenza di valutazione effettiva delle performance, per il tramite di reiterati acconti “a pioggia”, viola l’art. 18 d.lgs. n. 150/2009 e integra danno erariale, senza che il vincolo di destinazione delle somme ai lavoratori o la conformità all’accordo sindacale valgano ad escludere l’antigiuridicità.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria citava in giudizio otto soggetti, che avevano ricoperto ruoli di vertice in un’azienda sanitaria provinciale, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di un danno erariale superiore a quindici milioni di euro. Addebito: aver disposto, con una serie di deliberazioni adottate tra il 2013 e il 2017, l’erogazione di indennità di risultato e di produttività in favore del personale del comparto e della dirigenza senza preventiva assegnazione di obiettivi, senza valutazione delle performance e con ripartizione uguale e indifferenziata.
I convenuti si costituivano, eccependo l’inammissibilità della citazione per violazione dei termini dell’art. 67 d.lgs. n. 174/2016, l’intervenuta prescrizione e, nel merito, l’insussistenza di dolo o colpa grave, della condotta e del nesso causale. Una prima pronuncia istruttoria rigettava le eccezioni pregiudiziali e disponeva l’acquisizione dei mandati di pagamento e degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. Assume rilievo decisivo un esposto-relazione di un dirigente dell’azienda, recante l’indicazione delle illegittimità nel sistema delle premialità, trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Procura della Repubblica il 25.11.2015. Da tale data, secondo la Sezione, il danno era conosciuto o obiettivamente conoscibile, con decorrenza del termine quinquennale e conseguente tardività dell’invito a dedurre del 28.5.2021.
La tesi della Procura — che individuava il dies a quo nel rinvio a giudizio penale per effetto del doloso occultamento — viene respinta. Richiamando art. 2935 cod. civ. e il proprio precedente Sez. giur. Calabria n. 120/2022, il Collegio ribadisce che la prescrizione presuppone la conoscibilità obiettiva secondo ordinaria diligenza e che l’occultamento doloso ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 esige una situazione obiettiva di inconoscibilità. L’illegittimità era già palese nelle delibere contestate, pubblicate e frutto di concertazione sindacale, ed era stata portata all’attenzione della Procura contabile nel 2015.
Da ciò discende che tutte le pretese relative alle erogazioni fino al 16.11.2015 sono prescritte e che, in applicazione del principio di personalità della responsabilità amministrativa, ciascun convenuto risponde solo degli atti illegittimi da lui adottati, non di quelli imputabili ad altri. Le posizioni degli eccepienti sono pertanto coperte da prescrizione, con compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Per i convenuti che non avevano eccepito la prescrizione la domanda è invece accolta. Le premialità sono state erogate a pioggia in assenza di valutazione, con palese contrasto con il quadro normativo richiamato dalla citazione (art. 18 d.lgs. n. 150/2009 che vieta la distribuzione indifferenziata di incentivi). Il Collegio esclude che il vincolo di destinazione delle somme ai lavoratori o la conformità all’accordo sindacale valgano da scusante: i vertici non possono avallare scelte palesemente illegittime. Il sistema dell’acconto reiterato, lungi dall’escludere la colpa, integra il dolo, perché capovolge lo schema legale di verifica dei risultati.
Quanto alla quantificazione, i mandati acquisiti mostrano pagamenti inferiori alla delibera contestata. La condanna in solido è pertanto fissata in euro 2.285.049,84, oltre rivalutazione e interessi, con spese di giudizio a carico dei soccombenti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 2941 c.c. – Sospensione per rapporti tra le parti