Nesso causale da servizio e onere probatorio nel parere C M L (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 11 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche quando la domanda riguardi la sola pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio di infermità e lesioni, quale presupposto della successiva richiesta di pensione privilegiata. Nel merito, il dipendente che sostenga la dipendenza dell’infermità da causa di servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni. Ove la patologia presenti eziologia multifattoriale, il nesso causale, in assenza di un rischio specifico, non può fondarsi su presunzioni astratte e ipotetiche, ma esige una dimostrazione quanto meno in termini di probabilità. La consulenza tecnica non costituisce mezzo sostitutivo dell’onere probatorio, ma solo strumento istruttorio volto a integrare le cognizioni tecniche del giudice su fatti già acquisiti.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto del Corpo dei Carabinieri in congedo, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, premessa della futura domanda di pensione privilegiata. La CMO aveva dapprima giudicato l’infermità non stabilizzata e poi riconosciuto il militare non idoneo in modo permanente al servizio di istituto; il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva invece espresso parere negativo, e su tale base l’istanza era stata rigettata.
Costituitisi il Ministero della Difesa e l’INPS, entrambi resistenti, la causa è giunta davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico muove dalla giurisprudenza consolidata, richiamando Cass. Sez. Un. n. 4325/2014, per affermare la giurisdizione della Corte dei conti anche nell’ipotesi di sola pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio, quale presupposto della domanda di pensione privilegiata.
Nel merito, la Corte ribadisce che il dipendente deve dedurre e provare i fatti costitutivi del proprio diritto, dimostrando la riconducibilità della patologia alle concrete modalità delle mansioni svolte. In caso di eziologia multifattoriale, e in assenza di un rischio specifico, il nesso non può essere oggetto di presunzioni astratte o ipotetiche: richiamando Cass. Sez. Un. n. 11353 del 2004, Cass. n. 15080 del 2009 e Cass. n. 21825/2014, il giudice esige una dimostrazione ancorata a concrete situazioni di fatto, alle mansioni, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione.
La Corte precisa inoltre che la consulenza tecnica non è mezzo sostitutivo dell’onere della prova, ma strumento istruttorio diretto a integrare le cognizioni tecniche del giudice su fatti già acquisiti, secondo il richiamo a Cass. n. 16778 del 2009.
Applicando tali principi, con ordinanza n. 24/2024 era stato richiesto un parere al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti in Roma, in sostituzione dell’Ufficio Medico Legale inizialmente nominato. Il C.M.L. ha concluso per la non dipendenza della patologia da causa di servizio, escludendo il nesso causale o concausale e rilevando l’assenza di servizi eccedenti gli impegni istituzionali, di situazioni di allarme o di un momento causale validante.
Il giudice ha ritenuto il parere motivato, convincente e condivisibile, giudicando non idonee a inficiarlo le osservazioni critiche del ricorrente, anche in memoria. La scorta ai magistrati è servizio di istituto e non emerge alcun elemento che riconduca a tali compiti la genesi della patologia. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese, trattandosi di controversia di carattere tecnico con profili di incertezza.
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Nota della Redazione
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