Annullamento dell’autotutela e divieto di precisare la portata degli atti reviviscenti (C.G.A.R.S. n. 296 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo che annulla un provvedimento di autotutela per violazione del termine di art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non può, nella stessa pronuncia, ridefinire il contenuto e la portata degli atti favorevoli tornati in vigore per effetto di quell’annullamento. L’effetto dell’annullamento giurisdizionale è la reviviscenza ex tunc degli atti precedentemente ritirati, che riacquistano la loro originaria efficacia con il tenore letterale e dispositivo proprio. La statuizione con cui il giudice interpreta restrittivamente quegli atti costituisce ultrapetizione, perché eccede i limiti della domanda e si pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati, in contrasto con l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Una volta ripristinata la piena efficacia dei titoli abilitativi, l’atto di ritiro specifico adottato in conseguenza del provvedimento generale annullato è affetto da illegittimità derivata e va annullato.

Il Fatto

Gli appellanti sono proprietari di unità immobiliari inserite in un complesso residenziale edificato in forza di due concessioni edilizie, precedute da parere favorevole della Soprintendenza. Su alcune varianti autorizzate dal Comune senza preventivo nulla osta paesaggistico, l’Amministrazione aveva in passato espresso parere negativo di sanatoria. In seguito i condomini hanno chiesto la regolarizzazione delle varianti ai sensi dell’art. 25, comma 3, della legge regionale n. 16/2016 e l’accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori difformità ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza aveva accolto le istanze con una perizia di stima e un parere definitivo del 2020 e del 2021, dopo il pagamento della sanzione pecuniaria. Con due note del giugno 2023 ha poi annullato in autotutela quegli atti, oltre il termine di dodici mesi dall’adozione. Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso e annullato l’autotutela generale, ma ha aggiunto in motivazione una precisazione sulla portata degli atti favorevoli, ritenendoli riferiti alle sole opere di completamento e non alle varianti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive il thema decidendum al solo capo con cui il TAR, dopo aver annullato l’autotutela, ha interpretato restrittivamente gli atti amministrativi tornati in vigore. Il motivo assorbente è quello che denuncia ultrapetizione: il giudice di prime cure avrebbe travisato il contenuto di quegli atti e pronunciato oltre i limiti della domanda.

La censura è fondata. L’art. 34, comma 1, cod. proc. amm. consente al giudice, in caso di accoglimento, di annullare il provvedimento impugnato nei limiti della domanda. Il comma 2 dello stesso articolo pone un divieto assoluto di ultrapetizione e di invasione della riserva di amministrazione, stabilendo che il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il sindacato riguarda la legittimità del potere già manifestatosi, non la sua sostituzione o anticipazione.

Accertata l’illegittimità del provvedimento di autotutela per violazione del termine di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il sindacato doveva esaurirsi. L’effetto dell’annullamento è la reviviscenza ex tunc degli atti ritirati, che riacquistano piena efficacia con il contenuto e la portata originari. La precisazione del TAR è quindi una statuizione ultronea, eccedente i limiti del potere decisorio e non funzionale alla definizione della controversia.

Il giudice che annulla l’autotutela per esaurimento del relativo potere ripristina la situazione preesistente, senza poterla ridefinire o modellare secondo una propria interpretazione. Diversamente, egli si pronuncerebbe su poteri interpretativi e applicativi che l’Amministrazione non ha ancora nuovamente esercitato. La sentenza va quindi riformata nel segmento motivazionale che ha limitato la portata degli atti, con espunzione dei paragrafi corrispondenti.

Da ciò discende la fondatezza del secondo motivo, relativo al mancato annullamento del provvedimento di ritiro specifico. Il TAR aveva negato l’effetto caducante ritenendo quell’atto sorretto da autonoma motivazione, ma tale ragionamento poggiava interamente sulla limitazione della portata degli atti favorevoli. Ripristinata la piena efficacia dei pareri del 2020 e 2021, che hanno regolarizzato l’intera posizione, viene meno il presupposto del ritiro specifico, adottato proprio in conseguenza di quello generale. Il provvedimento è così viziato da illegittimità derivata e va annullato. L’accoglimento dei primi due motivi assorbe le ulteriori censure. Le spese del doppio grado sono compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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