Annullamento d’ufficio del giudice sui provvedimenti reviviscenti è ultrapetizione (C.G.A.R.S. n. 294 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’annullamento in autotutela, una volta accertata l’illegittimità del ritiro per violazione del termine di dodici mesi di cui all’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, il sindacato giurisdizionale si esaurisce. L’effetto dell’annullamento giurisdizionale è la reviviscenza ex tunc degli atti amministrativi precedentemente ritirati, che riacquistano piena efficacia con il contenuto e la portata originari. È pertanto ultrapetizione, e violazione del divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., la statuizione con cui il giudice interpreti e conformi il contenuto degli atti reviviscenti, invadendo la riserva di amministrazione. Il giudice non può pronunciarsi su poteri interpretativi e applicativi che l’Amministrazione non ha ancora esercitato.

Il Fatto

Gli appellanti sono proprietari di una unità immobiliare inserita in un complesso residenziale edificato in forza di concessioni edilizie degli anni Ottanta, precedute da parere favorevole della Soprintendenza. Il Comune autorizzò alcune varianti senza acquisire il preventivo nulla osta paesaggistico e, nel 1995, la Soprintendenza espresse parere negativo sulla relativa sanatoria. I condomini presentarono poi istanza di regolarizzazione delle varianti ai sensi dell’art. 25, comma 3, della L.R. n. 16/2016 e di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004.

L’Amministrazione accolse le istanze con perizia di stima del 2020 e parere definitivo del 2021, a seguito del pagamento della sanzione pecuniaria. Con nota del 14 giugno 2023 annullò però in autotutela i propri atti favorevoli, oltre il termine di dodici mesi. Il TAR Sicilia accolse il ricorso e annullò l’autotutela per tardività, ma in motivazione operò una “precisazione” sulla portata degli atti reviviscenti, escludendone l’estensione alle opere realizzate in variante. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive il thema decidendum alla legittimità della statuizione con cui il primo giudice, dopo aver annullato il provvedimento di autotutela, ha proceduto d’ufficio a una interpretazione restrittiva degli atti amministrativi tornati in vigore. Il motivo è fondato e assorbente.

La censura attiene all’eccesso di pronunzia per violazione dei limiti della domanda e del perimetro cognitivo del giudice. L’art. 34, comma 1, c.p.a. stabilisce che, in caso di accoglimento, il giudice annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato nei limiti della domanda. Il successivo comma 2 pone un divieto assoluto di ultrapetizione, precisando che in nessun caso il giudice può pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati.

Il TAR era chiamato a pronunciarsi unicamente sulla legittimità dell’atto di autotutela. Accertata la sua illegittimità per violazione del termine di dodici mesi, il sindacato doveva ritenersi esaurito. L’effetto dell’annullamento giurisdizionale è la reviviscenza ex tunc degli atti ritirati, che riacquistano il contenuto e la portata loro propri.

Gli atti di ritiro adottati dal giudice e le affermazioni compiute in motivazione sono privi di titolo nel giudizio.

La cosiddetta “precisazione” è una statuizione ultronea, eccedente i limiti del potere decisorio, quindi un fuor d’opera. Essa interpreta e conforma atti reviviscenti, invadendo una sfera che appartiene all’Amministrazione e violando il divieto dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Da qui la riforma parziale della sentenza, con espunzione dei paragrafi motivazionali indicati, e l’accoglimento del secondo motivo: caduto il presupposto dell’atto generale, il provvedimento di ritiro specifico risulta viziato da illegittimità derivata e va annullato. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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