Il silenzio sul procedimento di autotutela si valuta alla luce della conclusione dello stesso (TAR Lombardia n. 3159 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza di intervento nel procedimento di autotutela e di annullamento d’ufficio di una s.c.i.a. non preclude all’amministrazione di concludere il procedimento. L’adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento espresso che definisce il procedimento, ancorché di contenuto negativo per l’istante, determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’interesse alla declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia viene meno allorché l’amministrazione eserciti il proprio potere provvedimentale, essendo la tutela azionabile esclusivamente avverso l’atto conclusivo.
Il Fatto
Il proprietario di un’unità immobiliare in un comprensorio di antica formazione e il condominio impugnavano il silenzio serbato dal comune sull’istanza di intervento nel procedimento di autotutela, avviato dall’amministrazione, volto all’annullamento d’ufficio di una s.c.i.a. in sanatoria presentata dalla società conduttrice di altre unità immobiliari per l’avvio di attività ricettive. L’istanza, presentata ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990, conteneva anche la richiesta di adozione di provvedimenti di autotutela. Lamentavano i ricorrenti che l’inerzia dell’amministrazione, protrattasi oltre i termini, ledeva la loro posizione, avendo l’attività della controinteressata causato disagi al condominio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, in prossimità della camera di consiglio, l’amministrazione aveva depositato un atto con cui comunicava la conclusione del procedimento di autotutela e la decisione di “non procedere” all’annullamento della s.c.i.a. in sanatoria, non sussistendo ragioni di interesse pubblico concrete e attuali.
Ciò posto, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che l’adozione del provvedimento espresso avesse fatto venire meno l’inerzia censurata. La tutela richiesta avverso il silenzio, infatti, non può trovare seguito quando il potere amministrativo è stato esercitato, essendo venuta meno la situazione giuridica di cui si lamentava la lesione.
La decisione si fonda sul principio per cui l’oggetto del giudizio avverso il silenzio è la verifica dell’obbligo di provvedere e la sua violazione; tale obbligo risulta satisfatto dalla sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo del procedimento. L’eventuale interesse a contestare il contenuto di tale atto avrebbe dovuto formare oggetto di distinta e autonoma impugnazione.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione tra le parti, stante il complessivo andamento della controversia, con rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti e a carico del comune.
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Nota della Redazione
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