Annullamento in autotutela della SCA e legittimazione del proprietario (TAR Puglia n. 628 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) può essere oggetto di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 qualora il soggetto che l’ha presentata non sia il proprietario dell’immobile né un soggetto formalmente legittimato. La titolarità a presentare la SCA costituisce requisito essenziale ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, poiché solo il proprietario o un soggetto avente titolo può richiedere l’attestazione dell’agibilità. Il divieto di trasferimento degli oneri di realizzazione di un programma edilizio approvato con Accordo di Programma non può essere superato da una successiva cessione di ramo d’azienda, che non attribuisce al cessionario la legittimazione a presentare la SCA. L’assenza dei presupposti essenziali per la validità della segnalazione legittima l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione comunale.

Il Fatto

Una società proponeva ricorso avverso il provvedimento con cui il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela della Segnalazione Certificata di Agibilità presentata per alcuni immobili. Il provvedimento impugnato ravvisava la carenza dei presupposti essenziali per la validità della SCA, in particolare l’assenza della titolarità formale della società ricorrente, ritenuta non legittimata in quanto non qualificabile come soggetto attuatore del Programma Integrato di Edilizia Residenziale approvato con Accordo di Programma tra Comune e Regione.

La società ricorrente deduceva di aver acquisito la titolarità degli immobili in forza di una cessione di ramo d’azienda intervenuta nel 2020, sostenendo la propria legittimazione alla presentazione della segnalazione. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo ha verificato la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela, rilevando che il provvedimento impugnato era stato adottato nel rispetto dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, in presenza di vizi e carenza dei presupposti essenziali per la validità della SCA.

Quanto alla legittimazione, il Collegio ha richiamato l’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, rilevando che la SCA può essere presentata esclusivamente dal proprietario dell’immobile o da un soggetto avente titolo. Nel caso di specie, la società ricorrente non possedeva la titolarità formale, non essendo il soggetto attuatore del programma edilizio né risultando legittimata alla presentazione della segnalazione.

Il Tribunale ha inoltre valorizzato il contenuto dell’Accordo di Programma e della Convenzione Urbanistica, i quali disponevano espressamente il divieto di trasferimento degli oneri di realizzazione del programma ad altri soggetti. Tale vincolo non poteva ritenersi superato dalla cessione di ramo d’azienda intervenuta nel 2020, trattandosi di un’operazione che non era idonea ad attribuire alla cessionaria la legittimazione richiesta dalla normativa.

Il Collegio ha infine rilevato che la SCA presentata risultava carente dei requisiti previsti dall’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, sotto molteplici profili: assenza di titolarità formale, mancata conformità urbanistica ed edilizia, mancanza della documentazione tecnica richiesta e assenza di dimostrazione della salubrità e sicurezza degli ambienti. Tali carenze integravano i presupposti per l’annullamento d’ufficio della segnalazione, attesa la natura di requisito fondamentale della titolarità alla presentazione dell’istanza. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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