Project financing non approvato per assenza di copertura finanziaria (TAR Piemonte n. 8 del 10.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella fase preliminare di valutazione della proposta di partenariato pubblico privato, l’amministrazione esercita una discrezionalità amplissima, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, incongruità o evidente travisamento dei fatti. La sola assenza di risorse pubbliche necessarie a sostenere il contributo richiesto per garantire la sostenibilità dell’operazione integra condizione sufficiente a legittimare, e anzi a rendere doverosa, la mancata approvazione del progetto di fattibilità, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, che impone di valutare anche la disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. È irrilevante, sotto tale profilo, stabilire le cause dell’aumento dei costi. Il proponente vanta una mera aspettativa di fatto, non tutelabile a titolo di legittimo affidamento o di responsabilità precontrattuale, fino all’indizione della gara.

Il Fatto

Una società privata presenta all’azienda ospedaliera una proposta di project financing ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 per la progettazione, la costruzione e la gestione di servizi non sanitari del nuovo ospedale, opera inserita nella programmazione regionale. La Regione, competente a rendere un parere vincolante, sulla base della disciplina regionale sui partenariati in ambito sanitario, delega all’azienda gli approfondimenti tecnici, economico-finanziari e clinico-gestionali, affidati a gruppi interni e a consulenti esterni.

Dopo una proposta iniziale e una revisione intermedia, in cui la convenienza del partenariato era stata ritenuta potenziale, il proponente presenta una versione finale nell’aprile 2024. Il secondo advisor finanziario dell’amministrazione rileva un marcato aumento del costo dell’operazione, del contributo pubblico richiesto e del canone di disponibilità, con maggiore onerosità rispetto all’appalto tradizionale. La Regione esprime parere negativo e l’azienda chiude il procedimento. La società impugna gli atti con ricorso e due successivi motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’intesa preliminare stipulata con un istituto previdenziale non vincola la Regione alla realizzazione dell’opera con appalto tradizionale, mancando ancora l’accordo attuativo. Resta fermo l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.

Nel merito, il Tribunale esclude la necessità del preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, non applicabile alla procedura per la specialità della disciplina e per l’amplissima discrezionalità che la connota. Il proponente è stato comunque costantemente coinvolto e messo in condizione di adeguare la proposta. È ammessa la motivazione per relationem, non richiedendo l’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990 l’allegazione del parere richiamato, essendo sufficiente l’indicazione degli estremi.

Il passaggio centrale riguarda l’assenza di copertura finanziaria. Il costo complessivo dell’investimento è cresciuto dalla proposta iniziale a quella finale, con un contributo pubblico richiesto ampiamente superiore alle somme stanziate dalla Regione. Secondo l’art. 175, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, la valutazione di convenienza deve considerare la disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. Tale insostenibilità è, di per sé sola, sufficiente a legittimare il diniego: diventa irrilevante stabilire se l’aumento dei costi derivi dal caro materiali o dalle modifiche progettuali richieste, comunque connaturali alla fase preliminare.

Le censure sulla pretesa minore convenienza del partenariato rispetto all’appalto tradizionale sono dichiarate inammissibili per carenza di interesse, trattandosi di atti plurimotivati: anche la loro fondatezza non inficerebbe la legittimità degli atti. Nel merito, sono comunque infondate. Non è rinvenibile alcuna contraddittorietà tra i pareri favorevoli resi sulla versione iniziale e quello negativo reso sulla versione finale, essendo mutati lo sviluppo progettuale e il piano economico-finanziario. La discrezionalità tecnica del consulente non è sindacabile nel metodo, salvo esiti manifestamente irragionevoli.

Quanto alla responsabilità comportamentale, la posizione del proponente è una mera aspettativa di fatto. Non può maturare alcun ragionevole affidamento prima dell’indizione della gara. I costi di redazione del progetto restano a rischio del promotore. L’istruttoria risulta condotta in modo trasparente e collaborativo, con richieste di integrazione consentite dalla legge. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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