Il riesame post-annullamento può confermare l’esclusione se la motivazione è analitica (TAR Calabria n. 1545 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto conformativo di una sentenza di annullamento per difetto di motivazione non impone l’automatica ammissione del richiedente, ma la riattivazione del procedimento di riesame con un più incisivo onere motivazionale. La conferma del medesimo esito negativo all’esito di una nuova istruttoria non integra elusione del giudicato se l’Amministrazione entra nel merito delle contestazioni e motiva analiticamente ciascuna di esse. Le valutazioni delle commissioni giudicatrici in ordine al possesso dei requisiti tecnici e alla qualità dei progetti costituiscono espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per macroscopica illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o palese arbitrarietà. In caso di provvedimento plurimotivato di segno negativo, il mancato accoglimento anche di una sola delle censure avverso una delle autonome ragioni rende le restanti doglianze improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato domanda di ammissione alle agevolazioni previste da un avviso pubblico regionale per il sostegno agli investimenti delle PMI. L’Amministrazione aveva escluso la domanda per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio e per l’inammissibilità di una voce di spesa relativa all’acquisto di una piattaforma software. Respinta l’istanza di riesame con motivazione generica, la società aveva impugnato il provvedimento e il TAR, con sentenza non definitiva, aveva annullato gli atti per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, ordinando la riattivazione del procedimento.
In esecuzione della pronuncia, la commissione di valutazione aveva proceduto a una nuova e approfondita istruttoria, confermando il punteggio di 49 punti e l’esclusione con motivazione analitica. Avverso tale nuovo provvedimento la società aveva proposto un secondo ricorso, deducendo elusione del giudicato, travisamento dei fatti e sviamento di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso il vizio di elusione del giudicato, osservando che la sentenza di annullamento aveva accertato un vizio di natura formale e procedimentale, non imponendo l’ammissione automatica al finanziamento. La nuova valutazione, contenuta nel verbale del 22 settembre 2025, non costituiva una mera riproposizione del precedente provvedimento ma esito di una rinnovata istruttoria, nella quale la commissione aveva fornito una motivazione effettiva per ciascuna contestazione. La circostanza che l’Amministrazione fosse pervenuta al medesimo risultato finale non era di per sé indice di condotta elusiva, ben potendo essa confermare il proprio orientamento negativo purché adeguatamente motivato.
Quanto al merito delle valutazioni tecniche, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’attribuzione dei punteggi a fronte dei criteri del bando costituisce apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica, il cui sindacato è pieno ma non sostitutivo: il giudice può verificare la ragionevolezza e la coerenza dell’iter logico seguito, senza sovrapporre un proprio sistema valutativo.
In relazione al criterio concernente il “Terziario Innovativo”, la commissione aveva correttamente escluso che il mero possesso del codice ATECO 62.01 fosse sufficiente ad attestare l’appartenenza all’area di innovazione, richiedendo la verifica della coerenza dell’attività effettiva con le traiettorie della strategia regionale. La ricorrente non aveva indicato da quali specifici passaggi del formulario o del piano di investimenti potesse desumersi, in modo univoco, detta appartenenza, sicché la valutazione negativa non appariva irragionevole.
Quanto allo studio di fattibilità tecnico-economica, il Collegio ha condiviso la valutazione della commissione, rilevando che il documento, di sole sei pagine, dedicava ampia parte alla descrizione dell’oggetto sociale e dei locali, mentre i riferimenti agli interventi erano concentrati in tre paragrafi conclusivi generici, privi dei requisiti propri di un piano di fattibilità quali il confronto tra soluzioni alternative, l’analisi costi-benefici e le indicazioni di fattibilità operativa e gestionale.
In ordine alla piattaforma software, la commissione aveva spiegato che le funzionalità descritte nel preventivo qualificavano il bene come comune applicativo gestionale, non riconducibile alle categorie tassative di interconnessione previste dall’Allegato B alla legge n. 232/2016 per i beni immateriali “Industria 4.0”; aveva inoltre legittimamente contestato la congruità del prezzo rispetto ai valori di mercato, non potendo la perizia giurata di parte rivestire efficacia vincolante per l’organo valutatore.
Il Tribunale ha infine dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la censura di sviamento di potere, vertendo su valutazioni estranee al bando: trattandosi di provvedimento plurimotivato, il mancato accoglimento delle censure avverso le ragioni autonome che sorreggevano la decisione rendeva inutile l’esame delle doglianze residue. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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