L’annullamento d’ufficio dell’assegnazione in sanatoria deve rispettare il termine ragionevole (TAR Puglia n. 361 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regolarizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la posizione dell’occupante che richiede l’assegnazione in sanatoria ex art. 20 L.R. Puglia n. 10/2014 è di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo anche sulla contestazione del provvedimento di secondo grado che annulla la sanatoria. L’assegnazione in sanatoria può essere legittimamente disposta anche quando l’occupazione, originariamente titolata in qualità di componente del nucleo familiare dell’assegnatario, sia divenuta sine titulo per sopravvenuta decadenza di quest’ultimo. L’annullamento d’ufficio di tale provvedimento favorevole, ex art. 21-nonies L. n. 241/1990, deve intervenire entro il termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici; il superamento del termine, in assenza di condotte illecite accertate, rende illegittimo l’annullamento, anche per contrasto con il principio del legittimo affidamento.
Il Fatto
Una cittadina occupava dal 2007 un alloggio di edilizia residenziale pubblica in qualità di componente del nucleo familiare dell’originario assegnatario. Nel 2020 il Comune accoglieva l’istanza di assegnazione in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 20 L.R. Puglia n. 10/2014. L’ente gestore segnalava al Comune l’erroneità del provvedimento e, nel 2025, l’Amministrazione annullava in autotutela la sanatoria, concedendo sessanta giorni per il rilascio dell’immobile. La ricorrente impugnava il provvedimento di annullamento, deducendo la violazione delle norme sul procedimento e l’elusione del termine di cui all’art. 21-nonies L. n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato in via preliminare le eccezioni dell’ente gestore. Ha escluso il difetto di giurisdizione, rilevando che l’assegnazione in sanatoria e il suo successivo riesame coinvolgono posizioni di interesse legittimo, trattandosi di esercizio di potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. Ha invece accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’ente gestore: la sua nota di segnalazione, non essendo lesiva, costituisce atto endoprocedimentale, essendo l’unico provvedimento impugnabile la determina comunale di annullamento.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la censura di falsa applicazione dell’art. 20 L.R. Puglia n. 10/2014. L’Amministrazione aveva escluso l’operatività della sanatoria sull’assunto che mancasse un’originaria occupazione abusiva. Il TAR ha invece chiarito che il trasferimento all’estero dell’originario assegnatario nel 2008 ne aveva determinato la decadenza, rendendo l’occupazione dei familiari sine titulo e quindi astrattamente sanabile. La tesi restrittiva è stata definita irragionevole, perché riserverebbe un trattamento deteriore a chi ha perso il titolo successivamente rispetto a chi non lo ha mai avuto.
Il TAR ha poi accolto la censura relativa alla violazione dell’art. 21-nonies L. n. 241/1990. L’annullamento, intervenuto a quasi cinque anni dall’assegnazione, supera il limite del termine ragionevole, pur non essendo la determina del 2020 qualificabile come attributiva di vantaggi economici. Ha escluso l’applicabilità del comma 2-bis della norma, mancando false dichiarazioni o condotte penalmente rilevanti della ricorrente, e ha disatteso la tesi della natura “speciale” della legge regionale: una disciplina che consentisse la caducazione senza limiti temporali contrasterebbe con il principio del legittimo affidamento di matrice eurounitaria.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha annullato la determina comunale dell’11.3.2025, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’ente gestore, compensato le spese e confermato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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