Affidamento in house annullato per carenza motivazione sul mancato mercato (TAR Campania n. 4241 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in house del servizio idrico integrato, pur costituendo modulo organizzativo legittimo, non è sottratto ai principi a tutela della concorrenza e richiede una motivazione rafforzata che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici per la collettività, degli obiettivi di qualità del servizio e della sostenibilità economico-finanziaria della gestione. L’obbligo motivazionale, previsto dall’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 (oggi art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022), impone una valutazione comparativa tra la soluzione organizzativa interna e l’alternativa del mercato, fondata su dati concreti e non su mere petizioni di principio. La valutazione deve precedere l’affidamento e non può essere rinviata a un momento successivo, come quello del piano industriale del gestore.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalle deliberazioni con cui il Consiglio di Distretto di Caserta e il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano hanno confermato la forma di gestione pubblica del servizio idrico integrato, disponendone l’affidamento in house alla società ITL s.p.a. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dopo aver esperito la fase precontenziosa di cui all’art. 21-bis della legge n. 287/1990, ha impugnato gli atti dinanzi al TAR, deducendo la carenza di motivazione sulla scelta di non ricorrere al mercato e l’assenza di valutazioni circa la qualità del servizio e la capacità del soggetto affidatario di garantirne l’efficienza. Con motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa ai provvedimenti di adozione e approvazione del nuovo Piano d’Ambito Distrettuale, adeguato al d.lgs. n. 18/2023, che confermavano l’affidamento in house estendendone la durata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto in primo luogo le eccezioni processuali. Ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie promosse dall’AGCM ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990: i commi 2 e 3 della norma non affidano a un giudice diverso alcuna categoria di controversie, limitandosi a disciplinare la fase precontenziosa e le regole processuali applicabili. Ha escluso, altresì, che la società affidataria potesse vantare una posizione sottratta ai principi concorrenziali, poiché anche l’affidamento in house del servizio idrico, ai sensi dell’art. 149-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta assoggettato alla regola che impone di dar conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato. La sentenza delle Sezioni Unite n. 18623 del 2024, richiamata dalle resistenti, è stata correttamente interpretata nel senso che essa riguarda le caratteristiche intrinseche del modello in house, non l’obbligo di esternare la valutazione di convenienza che deve precedere la scelta.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le censure dell’Autorità. La relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 si limitava a elencare i presunti punti di forza della gestione in house, risolvendosi in mere petizioni di principio e omettendo qualsiasi individuazione degli obiettivi di qualità e di economicità della gestione. Difettavano, in particolare, la comparazione con l’alternativa del mercato e la valutazione dei risultati pregressi della società affidataria, caratterizzati da significative criticità, evidenziate ad esempio dal valore delle perdite idriche percentuali. L’assenza di una solida base istruttoria e di dati sulla performance del gestore impediva di ritenere assolto l’obbligo di motivazione rafforzata richiesto per l’affidamento in house.
Quanto ai motivi aggiunti, la Corte ha rilevato che l’Ente Idrico Campano aveva legittimato l’affidamento rinviando a un momento successivo, segnatamente alla presentazione del piano industriale da parte del gestore, ogni valutazione sull’equilibrio economico-finanziario della gestione trentennale. Tale impostazione è stata ritenuta illegittima: l’art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 impone che la valutazione sulle caratteristiche del servizio, sui costi e sui risultati attesi sia effettuata prima dell’avvio della procedura di affidamento, e non possa essere rinviata a una fase successiva. L’illegittimo rinvio ha determinato, pertanto, l’annullamento anche delle delibere di conferma dell’affidamento adottate nel 2023 e nel 2024.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.