Il parere paesaggistico negativo e la richiesta istruttoria alla Soprintendenza non ledono l’interesse del privato (TAR Puglia n. 360 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso la nota con cui il Responsabile dell’Ufficio Paesaggio, preso atto del parere contrario della Commissione locale paesaggio, non adotta alcuna determinazione conclusiva sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, ma si limita a richiedere alla Soprintendenza un parere sulla sussistenza dell’interesse culturale dell’immobile ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004. Detta nota costituisce un mero atto endoprocedimentale, non idoneo a incidere in via immediata e diretta sulla posizione soggettiva del privato, con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame. Il parere della Commissione locale paesaggio ha natura non vincolante, come già affermato da Tar Piemonte, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 190, sicché la sua mera comunicazione non è lesiva dell’interesse del ricorrente.

Il Fatto

Il contribuente presentava al Comune istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato di vecchia costruzione inagibile, ubicato in zona agricola. Con nota del 12 agosto 2024, il Responsabile dell’Ufficio Paesaggio comunicava il parere contrario della Commissione locale paesaggio e, contestualmente, chiedeva alla Soprintendenza di verificare l’eventuale interesse culturale dell’immobile ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004. Avverso tale nota e i pareri presupposti il ricorrente proponeva ricorso deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente esaminato la natura giuridica dell’atto impugnato. Ha rilevato che la nota dirigenziale non conteneva alcuna statuizione finale sull’istanza di compatibilità paesaggistica, ma si limitava a sollecitare l’intervento istruttorio della Soprintendenza. L’Amministrazione comunale, pur dando atto del parere sfavorevole della Commissione, non aveva tratto da tale circostanza valutazioni conclusive, ritenendo anzi necessari ulteriori approfondimenti.

I giudici hanno evidenziato che il parere della Commissione locale paesaggio ha natura non vincolante e che la nota impugnata costituisce un atto endoprocedimentale del procedimento volto all’accertamento della compatibilità paesaggistica. Tale atto, non essendo idoneo a incidere in via immediata e diretta sulla posizione soggettiva del privato, non è autonomamente impugnabile.

La carenza di interesse al ricorso ha pertanto determinato la declaratoria di inammissibilità del gravame, senza che fosse necessario esaminare i motivi di merito dedotti. In ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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