La Soprintendenza può motivare il diniego paesaggistico superando i precedenti annullamenti (TAR Puglia n. 359 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza e il conseguente diniego di autorizzazione paesaggistica sono legittimi quando, all’esito di una nuova istruttoria, superino i precedenti annullamenti giurisdizionali non limitandosi a riproporre i vincoli di inedificabilità di carattere non assoluto, ma fondandosi su valutazioni puntuali e analitiche circa la specifica tipologia dell’intervento e la sua interazione con il contesto territoriale. La Soprintendenza dispone di un’ampia discrezionalità tecnico-specialistica nel rendere i pareri di compatibilità, il cui esercizio è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato, senza che sia consentita una sostituzione di merito. La cessazione della materia del contendere è dichiarata in relazione alle domande satisfattive successivamente adempiute dall’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto nel 2017 al Comune di Porto Cesareo l’autorizzazione a realizzare un complesso residenziale su un fondo di sua proprietà in località Torre Lapillo, tipizzato come zona B1 dal PUG. Il primo diniego fu annullato dal TAR Lecce con sentenza n. 471/2023, confermata sul punto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5584/2024, che chiarirono come i vincoli di inedificabilità derivanti dalle schede PAE non avessero carattere assoluto per le aree classificate come zone omogenee B, ferma comunque la necessità dell’autorizzazione paesaggistica.
A seguito di una nuova istruttoria, la Soprintendenza ABAP di Lecce espresse parere contrario al progetto con nota del 9.9.2024, recepito dal Comune con il diniego definitivo del 1.10.2024. La ricorrente impugnò tali atti deducendo la violazione dell’ordine del giudice amministrativo e la carenza istruttoria, chiedendo inoltre la condanna dell’Amministrazione al pagamento del contributo unificato versato per il precedente giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di rifusione del contributo unificato, essendo intervenuto il pagamento da parte del Comune dopo la proposizione del ricorso.
Nel merito, il Collegio ha esaminato l’impianto motivazionale del parere impugnato, rilevando che la Soprintendenza aveva condotto una valutazione specifica e non abstracta del progetto: l’area era stata descritta come un relitto di contesto dunare con vegetazione spontanea, e l’intervento, costituito da dodici fabbricati, era stato giudicato idoneo a produrre effetti pregiudizievoli quali la riduzione della copertura vegetazionale, l’impermeabilizzazione del suolo, l’incremento del rischio idraulico e un impatto volumetrico incombente rispetto all’edificato esistente, con alterazione della percezione identitaria dei luoghi e dello skyline costiero.
Il TAR ha osservato che tali valutazioni si distinguono nettamente dal precedente diniego annullato: esse non si esauriscono nella mera opposizione dei vincoli di inedificabilità ricavabili dalle schede PAE — che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamata nella sentenza della Sezione Quarta n. 631/2023, ha chiarito non avere carattere assoluto — ma affrontano il merito tecnico della questione, ponendo l’attenzione sulla consistenza strutturale del complesso, sulla disomogeneità del prospetto rispetto al contesto e sull’inadeguatezza della tipologia edilizia prescelta.
In definitiva, il Collegio ha ritenuto che l’impianto motivazionale esprima un articolato giudizio discrezionale di non compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela, coerente e ragionevole, pertanto sottratto al sindacato giurisdizionale di merito. La Soprintendenza, richiamando la giurisprudenza del TAR Campania Napoli, Sez. VI, n. 1627 del 10.3.2022, dispone di un’ampia discrezionalità tecnico-specialistica, sindacabile soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto conclamato. Il ricorso è stato pertanto respinto nel resto, con compensazione delle spese per la particolarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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