Annullamento in via derivata della sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 2493 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per l’inottemperanza all’ordine di demolizione è annullabile per invalidità derivata quando gli atti presupposti — e segnatamente l’ingiunzione alla demolizione — siano stati annullati dal giudice d’appello, in ragione del nesso di presupposizione che lega la sanzione al provvedimento assunto a suo fondamento. L’annullamento degli atti presupposti determina la caducazione dell’ordinanza sanzionatoria anche se intervenuto nelle more del giudizio di impugnazione, operando il vincolo derivativo sul piano oggettivo. La declaratoria di irripetibilità delle spese si giustifica quando, ratione temporis, l’ordinanza impugnata era stata legittimamente adottata e la sopravvenienza è successiva all’instaurazione del giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Comune ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata ottemperanza a un precedente ordine di demolizione, adottato ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. L’ingiunzione trovava origine nella declaratoria di nullità di una concessione edilizia in sanatoria e nel contestuale diniego di sanatoria.
Avverso quegli atti presupposti i ricorrenti avevano già proposto due ricorsi, riuniti e rigettati con sentenza di primo grado, poi appellata davanti al C.G.A.R.S. Nelle more del presente giudizio, il giudice d’appello ha accolto l’impugnazione e annullato gli atti presupposti, compresa l’ingiunzione alla demolizione. I ricorrenti hanno quindi coltivato il ricorso per invalidità derivata, deducendo in via autonoma anche vizi propri dell’ordinanza, segnatamente l’errata quantificazione dell’importo sanzionatorio in violazione del regolamento comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al primo motivo, incentrato sulla invalidità derivata. Il TAR ha richiamato la sopravvenuta decisione del giudice d’appello, intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione dell’ordinanza sanzionatoria.
Elemento decisivo è il nesso di presupposizione che collega l’ordinanza di irrogazione della sanzione agli atti presupposti. Il giudice d’appello ha annullato, tra gli altri, l’ingiunzione alla demolizione, che costituiva il titolo dell’obbligo inottemperato. Venuta meno la base dell’obbligo, viene meno il fondamento della sanzione che a quell’obbligo si riferisce.
Il TAR non ha quindi esaminato nel merito i vizi propri dedotti con il secondo motivo, assorbiti dall’accoglimento del primo. La conseguenza è l’annullamento dell’ordinanza impugnata in via derivata.
Quanto alle spese, il Collegio ha rilevato che, ratione temporis, l’ordinanza era stata adottata legittimamente e che l’annullamento degli atti presupposti è sopravvenuto solo nel corso del giudizio. Ha pertanto disposto la loro irripetibilità nei confronti del Comune, non costituitosi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.