Ottemperanza al giudicato sul bonus Carta del Docente e termine dilatorio (TAR Sicilia n. 2490 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti dell’azione ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., verificando il passaggio in giudicato del titolo, la notificazione del titolo stesso e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della notificazione del ricorso. Accertati tali presupposti, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inerzia. La domanda di ottemperanza non può estendersi agli interessi legali ove il titolo azionato non abbia disposto sul punto, poiché il giudizio di ottemperanza non può ampliare il contenuto del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, docente alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato l’amministrazione al pagamento, a titolo di bonus Carta del Docente di cui all’art. 1 legge n. 107/2015, della somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.

L’amministrazione non ha dato attuazione al provvedimento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. La sentenza posta a fondamento del ricorso è passata in giudicato, come attestato dal certificato in atti del 30 ottobre 2025.

Il giudice ha poi verificato gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. Il titolo è stato notificato presso la sede dell’amministrazione in data 13.08.2025. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 22 gennaio 2026, dunque dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il ricorso è stato pertanto accolto in parte. Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma indicata, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.

È stata invece respinta la domanda relativa agli interessi legali, poiché il titolo portato in ottemperanza non aveva disposto alcunché sul punto. Il giudizio di ottemperanza, ha precisato il Collegio, non può estendere il contenuto del giudicato oltre quanto in esso statuito.

Per l’ipotesi di protratta inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine l’amministrazione non abbia adempiuto, e provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Nessun ulteriore compenso è dovuto, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Le spese di lite sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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