Rinnovazione della notifica e accesso agli atti: il TAR fissa il merito nonostante la domanda cautelare (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 96 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti, la domanda cautelare può essere respinta quando la sollecita fissazione dell’udienza di merito assicuri una tutela adeguata e tempestiva, tenuto conto della celerità che caratterizza il relativo rito. La notifica del ricorso deve essere rinnovata quando sia stata eseguita nei confronti di un soggetto non legittimato a riceverla, come l’Avvocatura generale dello Stato in luogo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato territorialmente competente, ovvero direttamente all’Amministrazione, o ancora quando l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato non risulti tratto da pubblici elenchi o non sia riferibile al destinatario. La notifica a un ente non patrocinato dall’Avvocatura dello Stato è inesistente se effettuata all’indirizzo pec dell’Avvocatura stessa, oltretutto non abilitato alla ricezione di notificazioni di atti processuali. La prova del perfezionamento della notifica va fornita depositando i messaggi in formato .eml o .msg, comprensivi delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Pordenone aveva parzialmente rigettato la sua istanza di accesso agli atti presentata il 7 aprile 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e la declaratoria del proprio diritto di accedere ai documenti indicati.
Il ricorso era notificato al Comune, a due Amministrazioni statali — Governo italiano ed Esercito Italiano — e al controinteressato. Nessuna delle parti intimate si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto valutato la domanda cautelare, rilevando come le esigenze prospettate fossero astratte e generiche. Richiamando un precedente giurisprudenziale, il Collegio ha ritenuto che, vista la natura del rito e la celerità del giudizio in materia di accesso, la domanda potesse trovare adeguata tutela nella sollecita fissazione della camera di consiglio per la trattazione del merito, fissata al 16 dicembre 2026. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta.
Quanto alle notifiche, il Collegio ha rilevato numerose irregolarità. La relata di notificazione depositata risultava riferita a un diverso giudizio, concernente il silenzio-rifiuto formatosi su una precedente istanza ostensiva presentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria.
Le notifiche nei confronti del Governo e dell’Esercito sono state considerate da rinnovare: la prima perché effettuata all’Avvocatura generale dello Stato e non all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, territorialmente competente; la seconda e la terza perché eseguite direttamente all’Amministrazione. La prima notifica al Comune di Pordenone è stata dichiarata inesistente, essendo stata effettuata all’indirizzo pec dell’Avvocatura dello Stato, nonostante il Comune non sia patrocinato da quest’ultima, e peraltro a un indirizzo non abilitato a ricevere notificazioni di atti processuali.
La notifica al controinteressato è stata considerata nulla, in quanto inviata a un indirizzo pec non tratto da pubblici elenchi e non riferibile al destinatario quale persona fisica. Infine, la seconda notifica al Comune, come tutte le altre, non è stata depositata nel prescritto formato informatico.
Il TAR ha quindi ordinato alla ricorrente la rinnovazione della notifica nei confronti delle Amministrazioni statali e del controinteressato, nonché la notificazione della stessa ordinanza, assegnando un termine perentorio di trenta giorni. Ha altresì ordinato il deposito della prova del perfezionamento della notifica al Comune, tramite l’esibizione dei messaggi in formato .eml o .msg con le relative ricevute, fissando infine la camera di consiglio per la trattazione del merito.
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Nota della Redazione
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