Accesso difensivo parziale e impossibilità materiale di ostensione (TAR Campania n. 490 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso cd. difensivo, il giudice amministrativo non può imporre all’Amministrazione l’ostensione di documenti rispetto ai quali la stessa abbia dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non averne la disponibilità, non essendo coercibile un obbligo materialmente ineseguibile. Resta fermo l’obbligo di ostensione per gli atti normativi e generali, che l’interessato può comunque reperire presso l’organo emanante o nel Bollettino Ufficiale regionale. Quanto al patrocinio a spese dello Stato, l’istanza proposta direttamente al giudice procedente ai sensi dell’art. 126 del d.P.R. n. 115/2002 è ammissibile solo se corredata della documentazione reddituale richiesta, la cui mancata produzione integra causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 79, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, dovendo il reddito essere riferito a quello effettivamente percepito nell’anno antecedente all’istanza.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato all’ASL Napoli 1 un’istanza di accesso difensivo il 3 luglio 2025, strumentale a un giudizio civile cautelare proposto ex art. 700 cod. proc. civ. e al successivo giudizio di merito. La richiesta riguardava, tra l’altro, il modulo da allegare alla ricetta del medico di medicina generale per la segnalazione delle ragioni di urgenza della visita specialistica, alcune note della Direzione aziendale, un verbale in forma integrale e il Disciplinare di organizzazione del CUP unico regionale.

L’ASL ha riscontrato solo parzialmente l’istanza, omettendo l’ostensione del modulo e del disciplinare in versione integrale e dichiarando di non possedere alcune note richieste. Su questa base la ricorrente ha impugnato il diniego parziale e il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto la richiesta di stralcio della produzione documentale depositata dall’ASL fuori termine in data 17 ottobre 2025. Ha richiamato il principio secondo cui i documenti attinenti alla causa possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice, salva la facoltà dell’interessato di chiedere termine per controdedurre, nel rispetto del contraddittorio (Cons. Stato, Sez. III, n. 6129 del 2012). Nel caso concreto, la ricorrente non ha chiesto termini né ha impugnato la nota con cui l’ASL ha precisato di non essere in possesso del modulo e di aver trasmesso gli atti normativi solo parzialmente.

Il Tribunale ha quindi escluso un obbligo ostensivo in relazione alla delibera di Giunta regionale, che costituisce atto normativo reperibile presso l’organo emanante o nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, e che l’ASL ha comunque prodotto in giudizio. La ricorrente, d’altro canto, non ha proposto querela di falso avverso la nota con cui il dirigente competente, sotto la propria responsabilità, ha dichiarato di non possedere il modulo.

Su tale premessa, essendo stata esperita l’azione ex art. 116 cod. proc. amm. — che prescinde dall’accertamento nel merito della pretesa sostanziale — il Collegio ha ritenuto non coercibile l’obbligo ostensivo, risultando l’Amministrazione di fatto impossibilitata al reperimento dei documenti non in suo possesso, salve le valutazioni del giudice ordinario nel giudizio di merito.

Il ricorso è stato pertanto in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte respinto, con integrale compensazione delle spese di lite. Quanto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta direttamente al giudice procedente ai sensi dell’art. 126 del d.P.R. n. 115/2002, il Collegio ha richiamato gli artt. 74 e 76 del d.P.R. n. 115/2002, precisando che il limite reddituale va riferito al reddito effettivamente percepito nell’anno antecedente all’istanza, computando anche i redditi esenti (in termini, Cass. civ. Sez. II n. 14727 del 2025 e Cass. Sez. VI n. 15458 del 2020). Poiché la Commissione aveva già richiesto la documentazione reddituale e la parte aveva depositato solo la certificazione unica, il Tribunale ha assegnato un termine di quaranta giorni per il deposito della dichiarazione dei redditi o della certificazione dell’Agenzia delle Entrate, rinviando la trattazione dell’istanza a una successiva camera di consiglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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