Termine perentorio di trenta giorni per il divieto di prosecuzione della SCIA (TAR Umbria n. 245 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di inibizione e di conformazione dell’attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività in materia edilizia deve essere esercitato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, cui va riconosciuta natura perentoria a pena di inefficacia degli atti adottati. Decorso inutilmente tale termine, la SCIA si consolida e non può essere incisa da provvedimenti inibitori o conformativi tardivi, restando salvo il solo potere di autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, subordinato alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico, al rispetto del termine ragionevole e alla ponderazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. La richiesta di integrazione documentale non è idonea a interrompere il termine, né a sostituire l’esercizio del potere inibitorio, quando non contenga alcuna conformazione dell’attività del privato.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un edificio di due piani nel centro storico di un Comune, presentava in data 11 settembre 2024 una SCIA per la realizzazione di un ascensore interno di collegamento tra il piano terra e due alloggi, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche. L’immobile è classificato come edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata, con interventi regolati dalla normativa regionale di settore.

Il Comune, con nota dell’8 ottobre 2024, richiedeva una relazione di chiarimento sul taglio della volta al piano terra. Ricevuta la relazione il 16 ottobre, l’Ente comunicava il 26 novembre 2024 il preavviso di provvedimento negativo e, l’11 dicembre 2024, dichiarava l’inefficacia della SCIA, ritenendo che il taglio della volta ne alterasse la percezione e l’integrità. La società impugnava gli atti con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina prioritariamente il secondo motivo, di carattere assorbente, incentrato sulla tardività degli atti impugnati. La disciplina regionale, in coerenza con l’art. 19 della legge n. 241/1990, prevede che il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività sia emanato entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, previa applicazione dell’art. 10-bis.

La Corte ricostruisce la natura della SCIA come strumento di liberalizzazione, che consente l’immediato avvio dell’attività senza attendere la pronuncia dell’amministrazione. All’Ente è riconosciuto un potere di conformazione e di inibizione, ma esigenze di certezza impongono che tale potestà sia esercitata entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena di inefficacia dei relativi atti.

Il Collegio richiama il principio secondo cui è illegittimo l’operato dell’amministrazione che, in presenza di una SCIA, adotta provvedimenti di diffida, sospensione o demolizione dopo il decorso del termine di trenta giorni, senza previo ricorso ai poteri in autotutela e senza motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione del titolo, con necessaria comparazione degli interessi. Il provvedimento inibitorio entro trenta giorni esprime un mero controllo di legittimità, mentre l’autotutela si colloca nell’orbita dell’atto di secondo grado, soggetto ai limiti dell’art. 21-nonies.

Nel caso concreto, la segnalazione era stata inviata l’11 settembre 2024 e la richiesta di integrazione era intervenuta solo il successivo 8 ottobre. Anche riconoscendo a tale atto valenza interruttiva, con ripresa del termine dal 16 ottobre, i trenta giorni si compivano il 15 novembre 2024. Ne deriva che sia il preavviso di rigetto del 26 novembre, sia il provvedimento di inefficacia dell’11 dicembre, sono tardivi, essendosi la SCIA già consolidata.

Non convince la difesa comunale, che attribuisce valenza inibitoria e conformativa alla nota dell’8 ottobre: da essa non emerge alcuna conformazione dell’attività del privato, né l’indicazione delle prescrizioni da osservare. Il ricorso è pertanto accolto, restando salvo il potere dell’Ente di valutare i presupposti per un intervento in autotutela, nel rispetto delle condizioni di legge e del contraddittorio. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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