Annullamento d’ufficio della dichiarazione integrativa richiede previo avviso di rettifica (Cass. civ. Sez. V n. 26875 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi e IVA, la dichiarazione fiscale è un atto di scienza, liberamente modificabile dal contribuente, e non un atto negoziale o dispositivo. Quando l’Ufficio ritiene che l’imposta dovuta sia superiore a quella dichiarata, deve procedere a rettifica ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, non potendo disconoscere unilateralmente la dichiarazione integrativa con un proprio atto. L’annullamento d’ufficio della dichiarazione integrativa, fondato su un p.v.c., non è compatibile con la funzione istruttoria e procedimentale del processo verbale di constatazione. La cartella di pagamento emessa sulla sola dichiarazione originaria, senza un apposito avviso di rettifica della dichiarazione integrativa, è pertanto illegittima.

Il Fatto

A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale per l’anno 2011, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società una cartella di pagamento per omesso pagamento del saldo IVA e di acconto e saldo IRES, oltre interessi e sanzioni. La società aveva presentato una dichiarazione integrativa in data 25.03.2013, con cui riduceva il saldo IVA a debito. L’Ufficio, con p.v.c. del 20.2.2014, sottoscritto dal legale rappresentante e non impugnato, riteneva la dichiarazione integrativa affetta da irregolarità e la annullava, procedendo sulla sola dichiarazione originaria.

La società impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, che rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione, ritenendo non necessaria la comunicazione di irregolarità e legittimo il controllo sulla sola dichiarazione originaria, stante l’avvenuto annullamento della dichiarazione integrativa. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo di ricorso è trattato in via preliminare ed è ritenuto fondato. La controversia riguarda la legittimità di un annullamento d’ufficio della dichiarazione integrativa operato dall’Ufficio con proprio atto unilaterale, senza l’emissione di un apposito avviso di rettifica.

La Corte muove dalla qualificazione della dichiarazione fiscale. Le dichiarazioni non sono atti negoziali o dispositivi, ma atti imposti autoritativamente al contribuente, con cui questi porta a conoscenza dell’amministrazione gli elementi essenziali per i successivi controlli. Esse costituiscono l’atto presupposto per l’esercizio della funzione di controllo e, in quanto tali, sono qualificabili come dichiarazioni di scienza. Ne deriva che possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche in sede processuale, ove affette da errori di fatto o di diritto. Il principio è confermato dalle Sezioni Unite n. 13378 del 2016 e da successivi arresti.

La Corte richiama inoltre la Sez. V, ordinanza n. 11488 del 2024, secondo cui costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di una precedente dichiarazione, per evitare che la correzione si traduca in uno strumento di elusione delle sanzioni.

Nel caso concreto, l’Ufficio ha negato validità alla dichiarazione integrativa del 25.03.2013 con il p.v.c. del 20.2.2014, per il non corretto inserimento dei dati riferiti all’IVA ad esigibilità differita. La CTR ha ritenuto legittima la cartella sulla sola dichiarazione originaria, previo disconoscimento di quella integrativa.

La Corte ritiene che la CTR non si sia attenuta ai principi richiamati. L’Ufficio, quando ritiene che l’imposta dovuta sia superiore a quella dichiarata, procede a rettifica ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, accertando la presumibile infedeltà sulla scorta dei dati indicati dal secondo comma e acquisiti nei modi previsti dagli artt. 51 e 52 del medesimo d.P.R. L’annullamento d’ufficio della dichiarazione integrativa senza un apposito avviso di rettifica è illegittimo ed è incompatibile con l’asserito annullamento la funzione istruttoria e procedimentale del p.v.c. Resta assorbita la censura sulla non impugnabilità del p.v.c. e il primo motivo.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, l’accoglimento del ricorso originario della contribuente avverso la cartella.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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