La non imponibilità IVA resta subordinata alla prova dell’effettività dell’operazione intracomunitaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 11500 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione intracomunitaria, ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA, rilevano esclusivamente le condizioni sostanziali dell’operazione, salvi i casi di frode. L’omessa o errata indicazione del codice identificativo del cessionario, nonché l’omessa annotazione nell’elenco riepilogativo Intrastat, non determinano la perdita del diritto all’esenzione, ma comportano lo spostamento sul contribuente dell’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo. Il cedente ha l’onere di dimostrare l’effettività del trasporto della merce nel territorio dello Stato membro del cessionario; le lettere di vettura e i documenti equipollenti sono idonei solo se compilati con tutti gli elementi necessari, compresa la data di consegna. In mancanza, deve emergere la buona fede del contribuente, ovvero che egli non sapesse o non avrebbe dovuto sapere che l’operazione rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e che, ciò nonostante, avesse adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di parteciparvi, secondo la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
Il Fatto
La contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento, relativo all’anno 2006, con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava l’IVA su operazioni intracomunitarie per le quali non sussistevano i requisiti, essendo emerso che l’operatore comunitario richiamato nelle fatture era inattivo dal 12.01.2004.
Sia la CTP di Latina sia la CTR del Lazio rigettavano il ricorso della contribuente. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 6431 del 2021, accoglieva i motivi relativi alla necessità di verificare l’effettività delle operazioni, cassando con rinvio. La CTR del Lazio, in sede di rinvio, rigettava nuovamente l’appello, ritenendo legittima la ripresa dell’IVA. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, in quanto connessi. Con essi la contribuente deduce la violazione di plurime norme, sostenendo che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto ai principi enunciati nella sentenza rescindente, che imponevano di valutare la reale sussistenza dell’operazione, e avrebbe indebitamente valorizzato il dato formale della mancata attribuzione del codice identificativo.
I giudici di legittimità premettono che la riassunzione davanti al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale sono precluse nuove domande ed eccezioni e operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente. I limiti dei poteri del giudice di rinvio variano a seconda che la cassazione sia intervenuta per violazione di legge, per vizi di motivazione o per entrambe le ragioni: nel caso di specie, trattandosi della terza ipotesi, al giudice di rinvio era demandato di valutare ex novo i fatti acquisiti, applicando il principio di diritto e senza possibilità di modificarne l’accertamento.
Ciò posto, la Corte rileva che la CTR, in sede di rinvio, si è attenuta ai principi enunciati, avendo accertato che la cessionaria aveva già cessato l’attività nell’anno 2006, che non vi era traccia dei documenti atti a dimostrare l’effettiva fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale e che la contribuente era a conoscenza dell’inoperatività del cessionario. Quanto alla prova del trasporto, la Corte ricorda che, in tema di cessione intracomunitaria, il cedente ha l’onere di dimostrare l’effettività del trasporto; le lettere di vettura sono idonee solo se compilate con tutti gli elementi necessari e, in mancanza, deve emergere la buona fede della contribuente, che nella specie non è stata fornita.
Le censure della società mirano, in realtà, a ottenere una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, preclusa nel giudizio di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della contribuente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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