Il diniego di interpello disapplicativo è atto autonomamente impugnabile (Cass. civ. Sez. V n. 3867 del 15.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria rigetta l’istanza di interpello disapplicativo delle norme antielusive, di cui all’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ha natura e contenuto di diniego definitivo della chiesta disapplicazione. Esso è pertanto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, pur non rientrando tra le tipologie elencate dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. La tassatività di tale elencazione non preclude l’impugnazione di atti con i quali l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, secondo un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata agli artt. 24, 53 e 97 Cost. Il contribuente ha quindi la facoltà, e non l’onere, di impugnare tale diniego. L’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2015 non ha valenza interpretativa né portata retroattiva e non rende non impugnabili, per il passato, le risposte negative alle istanze di interpello disapplicativo.

Il Fatto

La società contribuente aveva presentato istanza di interpello disapplicativo delle disposizioni antielusive in materia di società in perdita sistematica, con riferimento all’anno d’imposta 2013. L’Amministrazione finanziaria aveva rigettato l’istanza, ritenendo che le vicende rappresentate dalla società integrassero il normale rischio d’impresa e non situazioni oggettive idonee a giustificare la disapplicazione della disciplina.

La società impugna il diniego davanti al giudice tributario di primo grado, che accoglie il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania riforma la decisione, dichiarando inammissibile l’originario ricorso sul presupposto che il provvedimento di diniego non fosse atto autonomamente impugnabile. La contribuente ricorre allora per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e delle disposizioni sull’interpello.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è incentrato su un unico motivo, con il quale la società censura la sentenza d’appello per aver escluso l’impugnabilità del diniego di disapplicazione. La Corte muove dalla constatazione che il provvedimento impugnato ha indubitabilmente natura e contenuto di diniego definitivo della disapplicazione richiesta, con conseguente ammissibilità della sua impugnazione giudiziale.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche atti diversi, ove l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata. È possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento dell’amministrazione, anche in ragione dell’allargamento della giurisdizione tributaria.

Da ciò deriva che il contribuente ha la facoltà, non l’onere, di impugnare il diniego di disapplicazione di norme antielusive, trattandosi di provvedimento con cui l’Amministrazione rende noto il proprio convincimento su un determinato rapporto tributario. Il principio è stato ribadito in numerose pronunce richiamate dal Collegio, tra cui Cass., Sez. 5, n. 17010 del 2012, Cass., Sez. 6-5, n. 23469 del 2017, Cass. n. 18604 del 2019, Cass. n. 32425 del 2019 e Cass. n. 2634 del 2023.

La Corte affronta poi l’argomento su cui si fonda la decisione d’appello, ossia l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2015, che prevede l’impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello solo unitamente all’atto impositivo. Tale disposizione, osserva il Collegio, non ha valenza interpretativaportata di innovazione retroattiva, ridisciplinando la materia solo per il futuro. Essa pertanto non si applica al diniego oggetto di causa, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata al giudice d’appello, in diversa composizione, per l’esame delle questioni di merito rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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